Dichiarazione di origine
N.B. Si tratta di una vera e propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) perciò:
In caso l'impresa commercializzi prodotti forniti da terzi, perciò, è consigliabile farsi rilasciare sempre le dichiarazioni di origine dai propri fornitori per accertare che le informazioni da dichiarare corrispondano al vero. Il fornitore, nel dichiarare l'origine dei beni forniti, dovrà anche dichiarare la propria disponibilità a fornire la documentazione probatoria alle autorità che ne facciano richiesta. La Camera di commercio di Ferrara effettua mensilmente il controllo a campione sul 5 % di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. |
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Il Paragrafo 1
Quando va compilato:
Va compilato solo per i prodotti interamente ottenuti nell'Unione Europea.
Solitamente è riservato a prodotti primari, il cui processo produttivo è molto semplice perché non si utilizzano diversi fattori produttivi (es. prodotti ortofrutticoli, prodotti della caccia e della pesca, prodotti minerari estratti da cave, miniere, ecc.)
In caso di prodotti industriali, il paragrafo 1 va compilato solo se siete in possesso di tutte le dichiarazioni di origine (italiana o UE) dei fornitori e potete quindi dimostrare che ogni materia prima o componente utilizzato per la fabbricazione del prodotto abbia origine italiana (o UE).
Vedi i criteri per l'attribuzione dell'origine »
Come compilarlo:
Si deve indicare la ragione sociale del produttore (non del fornitore) e la località dove è stata effettuata la produzione.
Sarebbe onere dell'esportatore accertare chi è il produttore dei beni che esporta. Tuttavia, in caso di beni commercializzati, dei quali non si conosce con certezza il produttore, la Camera di commercio di Ferrara accetta che l'esportatore indichi il Paese di origine del/i bene/i e i riferimenti del fornitore a cui richiedere la documentazione probatoria dell'origine. Questa facilitazione è concessa a condizione che l'esportatore disponga della dichiarazione di origine del fornitore e che quest'ultimo sia disponibile a fornire la documentazione necessaria in caso di controllo. |
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Il Paragrafo 2
Quando va compilato:
Si utilizza per prodotti che hanno sempre origine nell'Unione Europea, ma si tratta di prodotti lavorati in due o più Paesi o prodotti a partire da materiali non originari, che hanno subito nell'Unione Europea l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale (= che ha come risultato un prodotto con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva o rappresenta una fase importante del processo di lavorazione).
Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti.
Vedi i criteri per l'attribuzione dell'origine »
Come compilarlo:
Si deve indicare la ragione sociale del produttore (non del fornitore) e la località dello stabilimento dove è avvenuta la produzione o fabbricazione dei beni esportati.
Sarebbe onere dell'esportatore accertare chi è il produttore dei beni che esporta. Tuttavia, in caso di beni commercializzati, dei quali non si conosce con certezza il produttore, la Camera di commercio di Ferrara accetta che l'esportatore indichi il Paese di origine del/i bene/i e i riferimenti del fornitore a cui richiedere la documentazione probatoria dell'origine. Questa facilitazione è concessa a condizione che l'esportatore disponga della dichiarazione di origine del fornitore e che quest'ultimo sia disponibile a fornire la documentazione necessaria in caso di controllo |
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Il paragrafo 3
Quando va compilato:
Si utilizza per merci estere, importate da Paesi terzi.
Come compilarlo:
Si deve indicare il Paese terzo di origine e la documentazione probatoria dell'origine che si allega:
- fattura di acquisto e bolletta doganale di importazione oppure
- certificato di origine del Paese terzo oppure
- certificato di qualità o sanitario se rilasciato da un'Ente terzo e se vi compare l'origine (es. fitosanitario del Paese estero) oppure
- per i beni soggetti a stampigliatura o etichettatura, fotografia del cartellino dove compare il "Made in" oppure fotografia del prodotto con impresso il "Made in", unita alla dichiarazione che la fotografia corrisponde ai beni oggetto del certificato
- fattura di acquisto e copia della bill of lading/airwaybill/CMR dal Paese di origine
Sarebbe onere dell'esportatore acquisire la documentazione necessaria Tuttavia, in caso di beni commercializzati, dei quali non si riesca ad ottenere la documentazione di importazione, la Camera di commercio di Ferrara accetta che l'esportatore indichi il Paese di origine del/i bene/i e i riferimenti del fornitore a cui richiedere la documentazione. Questa facilitazione è concessa a condizione che l'esportatore disponga della dichiarazione di origine del fornitore e che quest'ultimo sia disponibile a fornire la documentazione necessaria in caso di controllo. |
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Casi particolari
E' possibile che, a fronte di un'unica spedizione, la merce sia stata fornita da più di un fornitore o abbia un'origine multipla.
In questo caso, è necessario specificare chiaramente quali prodotti sono stati forniti da quale fornitore.
Per Esempio, se devo spedire mele italiane (prodotte dall'azienda agricola x), pere francesi (prodotte dall'azienda agricola Y) e banane cilene, la richiesta andrà compilata così:
- nel paragrafo 1:
la merce è totalmente di origine italiana o francese essendo stata fabbricata o prodotta da: "mele prodotte da Azienda Agricola X, Ferrara; pere prodotte da azienda agricola Y, Bordeax)
- nel paragrafo 3:
la merce è di origine estera (Cile - banane)
come lo prova l'allegata documentazione: certificato fitosanitario cileno (oppure fattura di aquisto n. del e bolletta di importazione, oppure certificato di origine cileno)