Visti su documenti a valere per l'estero
La Camera di commercio di Ferrara rilascia, su richiesta delle imprese esportatrici, visti su fatture, listini, dichiarazioni aziendali e documenti a valere per l'estero.
Come richiedere i VISTI
La richiesta visti deve essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o unità locale iscritta al Registro delle Imprese o al REA.
I visti possono essere richiesti con due modalità:
- Richiesta telematica tramite accesso alla piattaforma Telemaco su www.registroimprese.it
Se il visto occorre su un documento collegato alla richiesta di un certificato di origine (in genere fatture di esportazione) si potrà richiedere contestualmente alla richiesta del certificato allegando il documento da vistare. Qui le istruzioni, in particolare da pag. 53 a pag. 56.
In caso occorra solo il visto sul documento, senza il certificato di origine, occorrerà scegliere "richiesta visti - autorizzazioni - copie certificato" secondo le seguenti istruzioni ».
N.B. In caso di richiesta telematica le fatture e le dichiarazioni aziendali devono avere sia la firma olografa (scansione del documento firmato in originale o apposizione dell'immagine della firma del sottoscrittore), sia la firma digitale. - Richiesta allo sportello presentando
- modulo di richiesta firmato dal legale rappresentante (più fotocopia carta di identità del richiedente legale rappresentante)
- n copie del documento per le quali viene richiesto il visto, più una copia, che sarà conservata agli atti dell'ufficio.
N.B. Le fatture e le dichiarazioni aziendali devono essere tutte firmate in originale dal legale rappresentante o procuratore/consigliere delegato.
Le certificazioni (ISO, IFS, ecc.) o autorizzazioni ministeriali vanno esibite anche in originale, ma verrà vistata la fotocopia.
Costi
Ciascun visto costa 3 euro
Tipologie documenti per l'estero e relativi VISTI
Documento | Tipo di Visto |
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VISTO POTERI DI FIRMA |
Il visto non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa titolare dell'operazione con l'estero, come riscontrabile da visura del Registro delle Imprese | |
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VISTO DI DEPOSITO |
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LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA (Ex Upica) |
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LEGALIZZAZIONE RILASCIATA DALLE PREFETTURE |
Atti giudiziari e notarili | VISTO RILASCIATO DA PROCURA DELLA REPUBBLICA |
Documenti che la Camera di commercio non può vistare
- dichiarazioni dell'impresa inerenti l'origine dei prodotti, se non in concomitanzae coerenza con il certificato di origine
- dichiarazioni discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali
- lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi
- qualsiasi dichiarazione che non riguardi espressamente un'operazione con l'estero