Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara - News
Iscritto al n. 60 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione In caso di invio della domanda a mezzo pec, si informa che il sistema permette la ricezione di un messaggio con un allegato di dimensione massima di 29 Megabyte . In caso di PEC di maggiore dimensione, occorre suddividere gli allegati in più parti e procedere con più invii. Si prega, altresì, di non allegare file in formato .zip.
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New: oltre alle spese di avvio, al momento del deposito della domanda occorre corrispondere euro 8,60 tante volte quante sono le raccomandate a.r. da inviare per la convocazione della parte invitata.
Anticipata al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore di alcune delle novità introdotte dalla riforma Cartabia La riforma Cartabia per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto, all’Art. 7, importanti modifiche al D.Lgs. 28/2010. Con la legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha anticipato al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore di alcune di queste modifiche. In particolare, si tratta degli articoli che disciplinano la mediazione in modalità telematica (art. 8-bis), la redazione del verbale conclusivo della mediazione (art. 11), l’accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis) e le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis). Le altre importanti novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di mediazione (ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, abolizione del primo incontro “filtro” gratuito, nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, credito d’imposta in favore delle parti e degli Organismi) entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2023.
Mediazione obbligatoria
Dal 20 settembre 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del cd. Decreto del Fare che reintroducono la mediazione quale condizione di procedibilità per una serie di materie (artt. 84 e 84 bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013):
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria
- risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Rimane escluso dalla condizione di procedibilità il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Per quanto riguarda l'usucapione, l'articolo 84 bis ha modificato l'articolo 2643 del codice civile inserendo il comma 12 bis che aggiunge, tra gli atti soggetti a trascrizione, anche "l'accordo che accerta l'usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
La presentazione della domanda va effettuata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il procedimento potrà durare al massimo tre mesi dal deposito della domanda.
E’ previsto un primo incontro preliminare entro 30 giorni dal deposito della domanda, in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Per la partecipazione a tale primo incontro sono dovute unicamente le spese di avvio ( € 40,00 oltre iva per le liti di valore sino a € 250.000,00 ed € 80,00 oltre iva per le liti di valore superiore a € 250.000,00) e le spese vive documentate consistenti nel rimborso delle spese sostenute dalla Segreteria per l'invio di eventuali raccomandate..
Al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato (per le mediazioni facoltative non è prevista la presenza obbligatoria dell'avvocato).
È stata modificata anche l’omologazione dell’accordo, che assume valore di titolo esecutivo se gli avvocati che assistono le parti certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, altrimenti l’omologazione sarà eseguita dal Presidente del tribunale.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Mediazione civile e commerciale
Il servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara (iscritto al n° 60 al Registro Nazionale degli Organismi di mediazione) è autorizzato a gestire le procedure di mediazione previste dal D. Lgs n. 28/2010 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".
La mediazione - effettuata da parte di un mediatore imparziale nominato dal Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara - consiste nel cercare tra le parti un accordo amichevole per risolvere la controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa ( in quest'ultimo caso solo se richiesto di comune accordo tra le parti).
La mediazione può essere richiesta per controversie di natura economica, civili e commerciali, relative a diritti disponibili.
Vantaggi della mediazione
- Costi certi e contenuti
Le spese di mediazione sono rapportate al valore della controversia e sono conoscibili fin dall’inizio - Tempi rapidi
l'incontro di conciliazione viene fissato di norma entro 30 giorni e la procedura si deve concludere entro 3 mesi dalla data di deposito della domanda - Agevolazioni fiscali
Credito d'imposta pari alle le spese di mediazione in caso di successo della mediazione e fino all'importo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per il verbale di accordo per valori fino a 50.000 euro.
Come avviare il tentativo di mediazione
La mediazione si avvia depositando presso la Camera di Commercio una domanda compilata sull'apposito modello cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.
Il deposito della domanda può essere effettuato:
- per via telematica con il servizio ConciliaCamera
è lo strumento più veloce ed efficiente per gestire le tue mediazioni
Direttamente dal tuo pc è possibile inviare la documentazione e monitorare i procedimenti
- direttamente allo sportello (vedi box Contatti per orari e ubicazione)
- via pec all'indirizzo protocollo@fe.legalmail.camcom.it
(in tal caso, allegare la domanda scansionata separatamente dai documenti di riconoscimento)
In caso di invio della domanda a mezzo pec, si informa che il sistema permette la ricezione di un messaggio con un allegato di dimensione massima di 29 Megabyte. In caso di PEC di maggiore dimensione, occorre suddividere gli allegati in più parti e procedere con più invii. Si prega, altresì, di non allegare file in formato .zip.
Qualora la domanda risulti mancante della sottoscrizione o della copia del documento di identità del sottoscrittore, sarà considerata irricevibile e pertanto rifiutata dalla segreteria.
Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi viene sospesa e la parte istante è invitata a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà inizio alla procedura.
I tempi e le procedure della mediazione sono riportati nel Regolamento di mediazione
Invitiamo parti e avvocati a prendere visione delle seguenti indicazioni che evidenziano l'impatto della novità normative sul Regolamento e sulla prassi operativa del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara.
• Materie in cui il tentativo di mediazione rappresenta condizione di procedibilità: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
• La legge prevede l'assistenza obbligatoria degli avvocati di parte per le materie oggetto di condizione di procedibilità.
• La domanda di mediazione deve essere presentata nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
• La Segreteria fissa un primo incontro e ne comunica data e orario a tutte le parti.
• Durante il primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le parti ed i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
• Le Spese di mediazione sono dovute, oltre alle spese di avvio e alle eventuali spese vive documentate, nel caso in cui le parti, a seguito del suddetto primo incontro, decidano di dare effettivo corso alla mediazione.
Normativa di riferimento
Gestisci online le tue mediazioni
ConciliaCamera nasce per portare la mediazione più vicina alle imprese e ai cittadini.
Direttamente dal tuo pc è possibile:
PRESENTARE la domanda di mediazione e relativi allegati,
INVIARE la comunicazione di adesione,
CONSULTARE la documentazione e l'avanzamento dei propri procedimenti.
COSTO DEL SERVIZIO CONCILIACAMERA
La registrazione e l'utilizzo dei servizi online di ConciliaCamera sono completamente gratuiti.
I costi del servizio di mediazione sono definiti nell'apposito tariffario.
COME ACCEDERE AL SERVIZIO
una volta effettuato l'accesso sarà possibile scegliere tra gli organismi di mediazione attivi "il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara"
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In via promozionale al fine di favorire il ricorso alla procedura di mediazione per le procedure di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010 (ossia quelle che costituiscono condizione di procedibilità e nelle quali interviene obbligatoriamente l’avvocato) avviate attraverso l'utilizzo del canale “Conciliacamera”, le tariffe relative alle spese di mediazione sono ridotte nella misura del 5% per i primi sei scaglioni di valore della controversia e del 2,5% per gli ultimi quattro scaglioni.
ATTENZIONE: LE DOMANDE/RISPOSTE DI MEDIAZIONE TRASMESSE ON LINE TRAMITE CONCILIACAMERA DEVONO ESSERE FIRMATE:
- TRAMITE FIRMA DIGITALE
- OPPURE OCCORRE STAMPARE IL FILE PDF GENERATO DAL SISTEMA, SOTTOSCRIVERLO FONDO PAGINA, SCANSIONARLO E ALLEGARLO NUOVAMENTE ALLA PRATICA ON LINE (Qualora la domanda risulti mancante della sottoscrizione o della copia del documento di identità del sottoscrittore, sarà considerata irricevibile e pertanto rifiutata dalla segreteria.
ATTENZIONE: la fattura per le spese di mediazione può essere intestata esclusivamente alle parti coinvolte nella mediazione. Non è possibile intestare la fattura allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari).
Manuale utente invio Pratiche Online agg giugno 2013
Video illustrativo delle modalità di compilazione delle domande/risposte di mediazione tramite il programma Conciliacamera visualizza il video
Assistenza tecnica
Sito internet www.conciliacamera.it e call center 06-64892803 (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00) e E-mail: info@conciliacamera.it
Quanto costa
Per la partecipazione al primo incontro, laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo, sono dovute, le spese di avvio pari a € 40,00 oltre IVA per liti di valore fino a € 250.00,00/ € 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate consistenti nel rimborso delle spese sostenute dalla Segreteria per l'invio di eventuali raccomandate.
Le spese di mediazione, oltre alle spese di avvio, vengono corrisposte se, ad esito del primo incontro, le parti si sono espresse positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e prima dell'inizio della stessa.
Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
In via promozionale al fine di favorire il ricorso alla procedura di mediazione:
-
l’importo unico non è soggetto a maggiorazioni in caso di proposta, successo o particolare difficoltà della controversia
-
per le procedure di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010 (ossia quelle che costituiscono condizione di procedibilità e nelle quali interviene obbligatoriamente l’avvocato) avviate attraverso l'utilizzo del canale “Conciliacamera”, le tariffe relative alle spese di mediazione sono ridotte nella misura del 5% per i primi sei scaglioni di valore della controversia e del 2,5% per gli ultimi quattro scaglioni.
Per conoscere in dettaglio la composizione delle spese clicca qui.
Modalità di Pagamento
a) PagoPA (accesso a SIPA)
b) bancomat, carta di credito o contante presso lo sportello di questo organismo
Accesso Piattaforma PAGAMENTO SIPA Servizio da Selezionare: Servizi di Mediazione/Conciliazione Importo da pagare: Spese di mediazione comunicate dall'ufficio |
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I nostri mediatori
I mediatori della CAM sono il fulcro dell’intera attività del Servizio di conciliazione.
Grazie alla professionalità, alla competenza e all’esperienza di queste persone il Servizio di conciliazione può offrire alle parti uno strumento di elevata qualità. Il mediatore è la persona che aiuta le parti a trovare l'accordo e risponde a determinati requisiti:
- è indipendente, imparziale e neutrale;
- è esperto in tecniche di gestione dei conflitti;
- garantisce la riservatezza del procedimento nei confronti dell'esterno e, all'interno della mediazione, tra le parti.
Il mediatore partecipa all'incontro con l'unico scopo di aiutare le parti a trovare un accordo.
Non deve né può decidere, e non deve dare nessun parere tecnico sulla vicenda di cui si discute.
Il suo ruolo è molteplice:
- aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese;
- fa dialogare le parti fra loro, creando un clima di maggiore fiducia;
- aiuta le parti, con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi;
- incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, quando possibile, un accordo;
- avvicina le posizioni e gli interessi delle parti, con l'obiettivo di migliorare le relazioni reciproche, affinchè possano collaborare per raggiungere un accordo.
Scopri qui i nostri mediatori
Iscrizione nell'elenco dei mediatori
Sono chiuse le iscrizioni nell'elenco dei mediatori del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara. In ogni caso l'iscrizione è comunque consentita esclusivamente ai soggetti che sono stati valutati idonei tramite un'apposita procedura pubblica di selezione.
A chi rivolgersi
Ufficio Mediazione e arbitrato -
Terzo piano - ufficio 8 - da lunedì a venerdì 9.00-13.00 - martedì e giovedì 15.00-17.00
Largo Castello, 6 - 44121 Ferrara - Tel. 0532.783923
E-mail conciliazione@fe.camcom.it