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Regole di origine non preferenziale (normale)

ultima modifica 05/10/2022 13:17
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Ci sono due criteri di base che determinano l'origine non preferenziale di un prodotto:

1° criterio: prodotti interamente ottenuti in un UNICO Paese o territorio

Nella richiesta del certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il PARAGRAFO 1) che recita: la merce è totalmente italiana, o  .... (altro Stato dell'UE) essendo stata fabbricata o prodotta da .....

Sono quei prodotti "100% Made in ...", ovvero prodotti primari nel loro stato naturale, i loro derivati, o prodotti industriali ottenuti con il solo impiego di fattori produttivi originari al 100% dello stesso Paese.

Le norme propongono un elenco esaustivo dei prodotti che devono essere considerati "interamente ottenuti:

  • prodotti minerali estratti nel Paese oppure dal suolo o dal sottosuolo marino dove il Paese esercita diritti esclusivi di sfruttamento;
  • prodotti del regno vegetale raccolti nel Paese;
  • gli animali vivi, nati ed allevati nel Paese, i loro derivati e i prodotti della caccia praticata nel Paese;
  • prodotti della pesca praticata nel Paese oppure da navi battenti bandiera del Paese
    (es. i pesci catturati da una nave battente bandiera italiana sono di origine italiana a prescindere dalla zona di pesca);
  • le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina battenti bandiera di quel Paese, utilizzando prodotti della pesca o altri prodotti estratti dal mare originari di tale paese
    (es. l'origine del pasce lavorato e congelato a bordo è legata alla bandiera della nave officina che lo ha pescato e lavorato, a prescindere dalla zona di pesca);
  • i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, raccolti nel Paese destinati al recupero delle materie prime;
  • le merci ottenute utilizzando esclusivamente i prodotti primari, elencati in precedenza, interamente ottenuti nel Paese.
Fonte: Articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione nell'Articolo 31 del Regolamento Delegato  (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)

2° criterio: ultima lavorazione o trasformazione sostanziale

Nella richiesta del certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il PARAGRAFO 2) che recita: la merce ha subito in Italia, o in altro Paese dell'UE, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo

    Questo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari nell'UE.
    Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti.
    In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere:

    • sostanziale, cioè
      →  ha come risultato un prodotto NUOVO, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva (in pratica, deve avere come conseguenza un cambio di voce doganale nella classificazione del bene, cioè devono cambiare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura doganale) oppure
      → rappresenta una fase importante del processo di fabbricazione.
    • economicamente giustificata → deve esserci un aumento di valore
    • effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo
    Fonte: Articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013), che trova attuazione negli articoli 32 e 33 del Regolamento Delegato (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)

    Ma quali sono le lavorazioni sostanziali?

    • Per merci particolari, le regole giuridicamente vincolanti sono state stabilite nell'allegato 22-01
    • Per le merci non elencate nell'allegato 22-01, l'origine è determinata caso per caso valutando qualsiasi processo o operazione in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Non esistono regole legalmente vincolanti per questi prodotti, tuttavia ci si puà riferire alle "regole di lista" elaborate dall'Unione Europea, dove le norme vincolanti sono evidenziate in grassetto.
    • Vai alle regole di lista »

    Guida all'origine NON preferenziale »

    Da sapere

    Lavorazioni che non fanno mai acquisire l'origine (non sostanziali):

    1. le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
    2. le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
    3. i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
    4. la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
    5. l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
    6. la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
    7. lo smontaggio o il cambiamento di uso;
    8. la somma di due o più operazioni tra quelle sopra elencate;
    Fonte: Articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. 952/2013) e Articolo 34 del Regolamento Delegato  (RD n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015)

    Pezzi di ricambio

    Per le regole di origine sui pezzi di ricambio consultare la seguente pagina.

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