Modalità di comunicazione al registro imprese del recesso ex art. 2285 c.c.
ultima modifica
08/09/2016 21:54
L'iscrizione nel registro delle imprese del recesso di socio di società di persone ex art. 2285 c.c. avverrà ad esito della procedura desumibile dagli articoli 2300 (tramite istanza trasmessa da parte degli amministratori in carica) e 2190 del codice civile, e non sulla base di un atto unilaterale del socio receduto. AMMINISTRATOREUno degli amministratori trasmette, entro 30 giorni dall'effetto del recesso, tramite la piattaforma ComUnica, Modello S2 + Int.P di modifica persona ed allega documentazione probatoria (lettera di comunicazione recesso da parte del socio receduto). La pratica sconta euro 90,00 di diritti di segreteria ed euro 59,00 di imposta di bollo. SOCIO RECEDUTOPuò presentare un esposto da cui emerga l’evidenza del fatto modificativo, allegando idonea documentazione (es. raccomandata con avvenuta notifica alla società e agli altri soci). L’Ufficio, verificata l’esistenza del presupposto, pone in essere la seguente procedura ai sensi dell'art. 2190 c.c.:
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