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Start-up innovative: indicazioni per l'iscrizione al registro imprese

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ultima modifica 30/03/2021 15:57
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L’art. 25 del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto la disciplina delle start-up innovative. Queste imprese godono di particolari benefici anche di natura fiscale e devono essere iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

per informazioni di base »

per approfondimenti sulle start-up e sugli incubatori certificati »



 

Per le società già costituite è disponibile la guida sintetica  sugli adempimenti della start-up innovativa e il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti.

scarica il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti versione aprile 2019»

scarica la guida ministeriale sugli adempimenti della start-up innovativa (giugno 2019)»

Adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle Start-up innovative

Si ricorda che l’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto precisi adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle start-up innovative:

In particolare, il comma 15 del medesimo articolo stabilisce che “entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,”, il rappresentante legale della start-up innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese”.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegato ad apposita pratica telematica (modulo S2) e non potrà essere allegato alla pratica di deposito bilancio da presentare preventivamente.

In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15 dell’art. 25, l’ufficio provvederà ad avviare la procedura di cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale delle start-up innovative.

Si precisa che, qualora tra i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, siano state rilevanti le spese in ricerca e sviluppo (punto 1 lettera h del comma 2 dell’art. 25) le stesse dovranno risultare dal bilancio e dovranno essere descritte in nota integrativa. Si ricorda, altresì, che la start-up innovativa  “non distribuisce e non ha distribuito utili” (comma 2 lettera e) e che “a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro” (comma 2 lettera d).

Inoltre, il comma 17 bis del medesimo articolo, stabilisce che la start up innovativa inserisce le informazioni di cui comma 12 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15.

Dopo aver effettuato l'aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica, la start up predispone un'unico adempimento per il Registro Imprese, con modello S2 comprensivo sia dell'attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti che dell'aggiornamento/conferma delle informazioni di start up innovativa.

per approfondimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria Circolare MISE n. 3718/C del 10/04/2019  »

Le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti al Registro Imprese, compreso il deposito del bilancio di esercizio.




Incubatori certificati di start-up innovative

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, sono stati individuati i valori minimi dei requisiti e degli indicatori previsti ai fini dell’autocertificazione degli incubatori di start-up innovative da effettuare per l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

I requisiti riguardano la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, dall’esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari, e, soprattutto, di un’adeguata esperienza maturata nell’attività di sostegno a start-up innovative.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è disponibile il modulo di domanda in formato elettronico con il quale gli incubatori di startup innovative potranno procedere con l'autocertificazione dei requisiti e condizioni previste per la conseguente iscrizione presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
E', inoltre, possibile scaricare una guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari dell’incubatore certificato (aggiornata a gennaio 2015).


per scaricare il testo del D.M. 22 febbraio 2013 »

scarica la guida ministeriale (in corso di aggiornamento) »

scarica il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di incubatore certificato (in corso di aggiornamento) »

Consulta il Registro Imprese


 


 

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