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INTERMEDIARI FINANZIARI

ultima modifica 23/07/2016 20:06
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Vedere anche: Agente in attività finanziaria

ricerca alfabeticaSi intende intermediazione finanziaria l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007

  • per intermediari finanziari si intendono:
    a) le banche;
    b) Poste italiane S.p.A.;
    c) gli istituti di moneta elettronica;
    d) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
    e) le società di gestione del risparmio (SGR);
    f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
    g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
    h) gli agenti di cambio;
    i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
    l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;
    m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;
    n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonchè le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
    o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  • rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:
    a) le società fiduciarie di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966 ;
    b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB; 
    c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB;
    d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero.
  • altri soggetti esercenti attività finanziaria sono:
    a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;
    b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
    c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
    d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
COSA SERVELEGISLAZIONE

 

 

Iscrizione in apposito Elenco presso la BANCA D'ITALIA. (*)

 

(*) Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma: Locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo; credito ipotecario; prestito e pegno; rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione di titoli di credito, girata, impegno a concedere credito, nonchè ogni altra forma di rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma (sono escluse le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari): Iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto presso la BANCA D'ITALIA (art. 106 T.U. Bancario).

Prestazione di servizi a pagamento con esclusione di altra attività finanziaria: Iscrizione all'Albo degli Istituti di Pagamento tenuto presso la BANCA D'ITALIA (art. 114 septies T.U. Bancario).

Prestazione di servizi a pagamento congiuntamente ad altra attività finanziaria: Iscrizione all'elenco speciale Intermediari Finanziari tenuto presso la BANCA D'ITALIA (art. 107 T.U. Bancario).

Intermediazione di cambi, assunzione di partecipazioni: Non è richiesta iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari.

D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996.

D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007. Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

 

Scheda aggiornata al 21 febbraio 2012

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