Il Registro delle Imprese
L’obiettivo principale del Registro delle Imprese è di assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese che consenta di far conoscere a tutti l’esistenza ed i principali eventi delle imprese commerciali.
Chi si deve iscrivere
Sono quindi obbligati ad iscriversi tutti gli imprenditori (art. 2082 c.c.) che svolgono una delle seguenti attività:
- produzione di beni e servizi;
- intermediazione nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
- attività bancaria ed assicurativa;
- attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
- attività agricola (*).
(*) L'iscrizione è facoltativa se il volume d’affari dell’anno precedente è inferiore a 2.528,28 euro. Tale importo è aumentato a 7.746,85 euro se l’azienda agricola è situata in un comune montano fino a 1000 abitanti o in una zona omogenea montana fino a 500 abitanti.
Attività soggette a qualifica professionale rilasciata dalla Camera di commercio
Le imprese che intendono svolgere le seguenti attività sono soggette al riconoscimento dei requisiti ed all’ottenimento della relativa abilitazione, rilasciata dalla Camera di commercio, necessaria per l'esercizio all’attività:
- attività di autoriparazione (L. 122/92),
- attività di installazione impianti (D.M. Sviluppo Economico 37/08),
- attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (L. 82/94),
- attività di facchinaggio (D.M. Attività Produttive 221/03).
All’inizio di una delle attività suindicate le imprese presentano alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane (se rientranti nella categoria delle imprese artigiane) una denuncia di inizio attività, allegando una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
Come è costituito
Il Registro delle Imprese è unico ed è costituito da una Sezione Ordinaria e dalle Sezioni Speciali.
Nella Sezione Ordinaria sono obbligati ad iscriversi:
- imprenditori commerciali individuali;
- società: di persone, di capitali, cooperative;
- consorzi con attività esterna, società consortili;
- Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE);
- società di mutua assicurazione;
- società estere con sede secondaria in Italia;
- enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
- aziende speciali e consorzi degli enti locali;
- società costituite all'estero, che hanno nel territorio italiano la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa.
Nelle Sezioni Speciali sono obbligati ad iscriversi:
- imprenditori agricoli;
- piccoli imprenditori;
- società semplici;
- imprese artigiane già iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane;
- società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette (art. 2497 bis c.c.)
- società di avvocati (art. 16 D.lgs 96/2001)
- le organizzazioni con qualifica di impresa sociale (art. 5 D.lgs 155/2006)
Tipologie di pubblicità legale dell'impresa
La pubblicità legale dell’impresa, conferita dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, è riconducibile ad una triplice tipologia:
- pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l’iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo di società di capitale);
- pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza; in pratica trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi (es. atto costitutivo delle società di persone);
- pubblicità notizia: ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, consente cioè di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza però connettervi alcun particolare effetto riguardo all’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico.
Il REA - Repertorio Economico Amministrativo
Presso il Registro delle Imprese è istituito il Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Il REA contiene notizie economico/amministrative riguardanti tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese.
Inoltre, devono avere una posizione REA:
- i soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari) che esercitano un'attività economica (commerciale o agricola) non in forma principale;
- le imprese, sia individuali sia societarie, con sede principale all'estero che istituiscono, modificano o chiudono un’unità locale.
Le notizie economico/amministrative contenute nelle posizioni REA, ed inserite d'ufficio o da denunciare a cura dei soggetti iscritti, riguardano dati di carattere economico-amministrativo quali, ad esempio, l'apertura e chiusura di unità locali, le modifiche e la cessazione dell’attività, l’insegna, la nomina di responsabili tecnici, l’attività prevalente, l’apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, le iscrizioni di soggetti collettivi che svolgono un’attività economica, anche se non in forma imprenditoriale e altro ancora.