Carnet ATA - Utilizzo e casi di irregolarità
Utilizzo
L’uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento (cioè il legale rappresentante dell'azienda utilizzatrice, che deve firmare nell'apposito spazio della copertina) o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare in copertina ad eccezione degli spedizionieri.
Prima di lasciare l'Italia, il Carnet dovrà essere presentato con le relative merci alla Dogana, per le opportune verifiche. Nel corso del viaggio, il titolare o il suo rappresentante deve presentare ogni volta merci e Carnet ATA alla dogana di entrata e a quella di uscita dei Paesi visitati.
Esportazione definitiva
Nel caso in cui tutte o alcune merci siano vendute nel corso del viaggio (esportazione definitiva), il titolare o il suo rappresentante dovrà presentarsi, prima della scadenza, alla dogana di entrata del Paese estero con il Carnet e la fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione in esportazione definitiva e pagare i diritti doganali dovuti in base alle leggi vigenti nel Paese.
Al rientro nell’Unione Europea, occorrerà poi far vistare il Carnet alla dogana comunitaria che ha effettuato la prima esportazione per ottenere la trasformazione in esportazione definitiva.
Una volta scaduto il periiodo di validità, il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente.
In caso di esportazione definitiva, l'azienda dovrà presentare anche la bolletta doganale da cui risulti il pagamento dei diritti doganali.
Casi di irregolarità:
- se il numero dei fogli inutilizzati e delle souches non corrisponde a quello dei fogli consegnati;
- se la souche di riesportazione (bianca) o di transito (azzurra) non è stata vidimata dalla Dogana estera all'uscita dal Paese;
- se le merci risultano riesportate dopo la scadenza di validità del Carnet o dopo il termine fissato dalle autorità doganali;
- se, in caso di esportazione definitiva di tutte o parte delle merci, non viene presentata la bolletta doganale (che deve riportare il numero del Carnet) attestante il pagamento dei diritti alle autorità estere e/o la documentazione attestante l'operazione di esportazione definitiva presso le autorità doganali italiane o comunitarie.
In tali situazioni, il titolare sarà tenuto a pagare i diritti doganali eventualmente richiesti da Amministrazioni doganali estere per le irregolarità riscontrate.