Carnet ATA - Casi particolari
Smarrimento o furto
In caso di smarrimento o furto di un Carnet ancora in corso di utilizzo (cioè quando le merci si trovano ancora all'estero), il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti autorità e presentarla alla Camera di commercio, che provvederà a rilasciare un duplicato, dotato del numero di fogli necessari per completare le operazioni doganali.
Se il Carnet viene smarrito o rubato dopo la conclusione del viaggio, il titolare dovrà comunque sporgere denuncia alle autorità competenti, dichiarando se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato.
Re-importazione ritardata e chiusura delle operazioni doganali in Italia
Il Carnet ATA ha una validità di 12 mesi.
Se la re-importazione in Italia avviene entro un mese dalla data di scadenza del Carnet, la dogana può consentire la re-importazione ritardata delle merci senza ulteriori formalità.
Se la re-importazione avviene dopo 30 giorni dalla scadenza, è necessario chiedere all'ufficio doganale competente l’autorizzazione alla reimportazione, allegando il benestare della Camera di commercio che ha emesso il Carnet ATA (rimessa in termini).
In ogni caso, se le merci hanno lasciato in ritardo il territorio del paese estero, le autorità doganali estere potrebbero richiedere il pagamento dei diritti doganali.
Riesportazione dai paesi esteri dopo la data di scadenza
La riesportazione della merce dopo la scadenza del Carnet può essere autorizzata esclusivamente dalla Dogana estera, ma può comunque costituire irregolarità e far sorgere l’obbligo del pagamento di diritti.
Carnet sostitutivo
Quando il Carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata entro i termini previsti, il titolare deve verificare se, nel paese in cui si trovano le merci, la dogana locale accetta un Carnet sostitutivo.
In tal caso può essere richiesta alla Camera di Commercio l’emissione di un Carnet sostitutivo prima della data di scadenza del Carnet originario. La validità massima del nuovo documento sarà di un anno dalla data di emissione. I due documenti dovranno essere presentati insieme per la necessaria convalida alla dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione ed alla dogana estera del paese dove si trova la merce.
La mancata regolarizzazione del Carnet "originario" da parte dell’Autorità estera costituisce motivo di irregolarità e impegna la responsabilità del titolare per il pagamento di eventuali diritti doganali esigibili.
L'emissione del Carnet sostitutivo è da considerarsi eccezionale. In nessun altro caso potrà essere emesso un secondo Carnet sostitutivo.