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APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON O SENZA VINCITA DI DENARO

ultima modifica 26/07/2016 06:06
2.35

Vedere anche: Giochi; Sala giochi

Gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S. (gru, pesche d'abilità) si caratterizzano per: 1) il funzionamento elettromeccanico ovvero con dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l’abilità del giocatore; 2) l’assenza di monitor; 3) l’interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati specificamente su alea programmata; 4) l’erogazione del premio consistente in piccola oggettistica (di valore non superiore a venti volte il costo della partita: massimo 20 euro), direttamente da parte dell’apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie; 5) l’attivazione dell’apparecchio unicamente con l’introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro;

Gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S. (videogiochi) si caratterizzano, invece, per: 1) l’assenza di qualsiasi vincita; 2) la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita; 3) l’interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica e l’assenza di qualsiasi componente aleatoria; 4) il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Gli apparecchi e congegni con vincita in denaro ai sensi dell'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. (newslot) sono apparecchi idonei al gioco lecito, collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. 

L’art. 1 comma 82 della Legge 220/2010, modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell'Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro:

sezione A -  proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S.;
sezione B - concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S.;
sezione C - soggetti diversi da quelli di cui alle sezioni A e B  che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

L'iscrizione nell'elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco.

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COSA SERVELEGISLAZIONE

Per esercizio sala giochi: Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE.

Per produzione e importazione: Richiesta di verifica tecnica presentata a A.A.M.S.

Per installazione e rivendita: Richiesta nulla osta di distribuzione presentata a A.A.M.S.

Per gestione: Concessione da A.A.M.S. e richiesta nulla osta per messa in esercizio presentata a A.A.M.S da concessionario previa iscrizione nell'Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro.

R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. (artt. 86, 88 e 110). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Legge n. 425 del 6 ottobre 1995. Modifiche all'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione.

Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (art. 22). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003).

D.L. n. 269 del 30 settembre 2003. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici conv. con modif. nella Legge 326/2003. (art. 39).

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (artt. 525/548). Legge finanziaria 2006.

Circolare 1/Giochi/ADI/2008 del 25 febbraio 2008. Procedure amministrative relative alla distribuzione e messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110.6 lett. A del T.U.L.P.S.

Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 art. 1 comma 82, modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

 

Scheda aggiornata al 30 agosto 2012

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