Imprenditori extracomunitari - Permesso di soggiorno
Sono considerato cittadini extracomunitari coloro che non hanno la cittadinanza di uno dei seguenti Paesi dell'Unione Europea:
Austria - Belgio - Danimarca - Finlandia - Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda - Italia - Lussemburgo - Olanda - Portogallo - Spagna - Svezia
e dal 01.05.2004 Cipro Greca - Estonia - Lettonia - Lituania - Malta - Polonia - Repubblica Ceca - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
I cittadini extracomunitari con residenza in Italia, titolari di impresa individuale, devono documentare al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.
Se i soggetti interessati sono in possesso di permesso di soggiorno già scaduto, ma in corso di rinnovo, devono allegare alla domanda di iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane le copie - leggibili - sia del permesso di soggiorno scaduto sia della documentazione comprovante la presentazione della richiesta di rinnovo, costituita dalla ricevuta postale di spedizione della richiesta alla Questura centrale di Roma. Se la procedura di rinnovo si è conclusa, ma non si è ancora in possesso del documento aggiornato, si dovrà allegare copia della comunicazione in cui è fissato l'appuntamento per il ritiro dello stesso.
Cittadini extracomunitari: rilascio attestazione parametri finanziari
La Camera di Commercio è competente al rilascio dell'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale.