Procedure concorsuali: comunicazione indirizzo PEC del curatore fallimentare
ultima modifica
19/07/2016 13:53
Obbligo in vigore dal 1° gennaio 2013 Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commmissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) entro 10 giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La data della nomina coincide con la data di deposito della sentenza di fallimento in cancelleria. Questo nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto dal comma 19, n. 2-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). La comunicazione dovrà essere effettuata con una pratica telematica attraverso la Comunicazione Unica. Compilazione della modulisticaLa pratica va predisposta come segue:
La pratica può essere compilata anche con il software STARWEB scegliendo la voce Comunicazione Unica Impresa - Variazione
AllegatiNessun allegato. DirittiL'adempimento è esente da bollo e soggetto a diritti di segreteria di 10,00 euro. SanzioniIn caso di presentazione tardiva viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 c.c. con pagamento liberatorio pari a 20,00 euro.
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