Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società
Aggiornamento Specifiche Tecniche: Modello INT. P
Si informa che, con il Decreto MIMIT del 4 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 289 del 13/12/2025), sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la compilazione del modello INT. P–Sezione B. Questa sezione riguarda la comunicazione di modifica dei soggetti con cariche nell’impresa.
Nell'allegato A del Decreto sopraccitato è riportato quanto segue: "In caso di comunicazione del domicilio digitale deve essere rispettato che:
1. il domicilio digitale dell'amministratore e - per congruenza - quello di qualsiasi altro soggetto con carica nell'impresa, deve essere diverso, non solo da quello dell'impresa per la quale si sta effettuando l'adempimento, ma anche dal domicilio digitale delle altre imprese iscritte al RI;
2. nel caso in cui un'impresa comunichi una variazione del proprio domicilio digitale, questo deve essere diverso da tutti i domicili digitali di soggetti che ricoprono una carica in qualsiasi impresa e sia diverso da quello delle altre imprese come previsto dalla direttiva 27 aprile 2015 del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero della giustizia (c.d. «Direttiva PEC»)".
Le nuove modalità tecniche diventeranno obbligatorie a decorrere dal 15 gennaio 2026.
Domicilio Digitale
Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori e in particolare la scadenza attuale al 31 dicembre 2025, si informa che Unioncamere ha riscontrato profili di incertezza interpretativa circa la recente normativa. Di conseguenza, ha formulato al MIMIT una richiesta di chiarimento e di proroga del termine al 31 marzo 2026 per agevolare le imprese. In attesa di una risposta definitiva, Unioncamere ha segnalato l'opportunità di non avviare procedimenti sanzionatori prima del 31 marzo 2026.
L'art. 13 del DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159 (Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile) - GU n.254 del 31-10-2025 in vigore dal 31-10-2025, ha modificato il decreto legge 18/10/2012 n.179 stabilendo che l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale è esteso all'amministratore unico o all'amministratore delegato/consigliere delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.
Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”.
Di conseguenza il legislatore ha espressamente previsto con la modifica normativa sopraccitata che non si possa utilizzare il domicilio digitale dell'impresa quale domicilio digitale per i soggetti tenuti all'adempimento sopra menzionati.
Pertanto in seguito alla modifica legislativa introdotta si ha che entro il 31/12/2025 occorre comunicare per le società che hanno l'amministratore unico la pec personale dell'amministratore unico; per le società che hanno un consiglio di amministrazione all'interno del quale è presente l'amministratore delegato/consigliere delegato occorre comunicare la pec personale dell'amministratore delegato/consigliere delegato, mentre se nel consiglio di amministrazione non c'e' un amministratore delegato/consigliere delegato è obbligatorio che sia il Presidente del consiglio di amministrazione a comunicare la propria pec personale.
Tali figure di amministratori sopra indicate sono previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili.
La pratica che ha ad oggetto la sola comunicazione della PEC dei soggetti tenuti all'adempimento è esente da bolli e diritti (art. 16 VI c. D.L. n.185/2008).
NOTA OPERATIVA CONDIVISA DA UNIONCAMERE A LIVELLO NAZIONALE
MODALITA' DI COMPILAZIONE
Si precisa che la pratica di comunicazione della PEC dell'amministratore può essere compilata con l'applicativo on line "DIRE" - Modello S2 solo riquadri obbligatori e Modello INT P. di modifica solo riquadro 2, inserendo la PEC nell'apposita sezione.
Oppure compilare con "DIRE" il solo Modello INT P di modifica nel riquadro 2, inserendo la PEC nell'apposita sezione e il Modello XX NOTE dove indicare che si tratta della SOLA comunicazione della PEC dell'amministratore e che il domicilio non varia.
In alternativa si può compilare "DIRE" ad "ADEMPIMENTI" nel riquadro Organi sociali/Variazione domicilio.
La norma (art. 13 comma 3 ultimo periodo DL 159/2025) pone l'obbligo di capo all'impresa. In caso di più obbligati (ad esempio più amministratori delegati) la pratica può essere firmata digitalmente da un legale rappresentante (di regola un amministratore delegato o il presidente). Pertanto è sufficiente una sola firma che non deve essere necessariamente quella del soggetto a cui si riferisce la PEC.