OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

 

Nella legge di Bilancio 2025 è stata introdotta una norma che riguarda l'obbligo della comunicazione al registro delle imprese della pec degli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria (art. 1, comma 860 L. 207/2024). 

Si informa che il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna relativamente al nuovo obbligo di comunicare la PEC degli amministratori al Registro Imprese per il momento (maggio 2025) ritiene ancora valide le prime indicazioni operative pubblicate il 17 gennaio 2025.  

Al riguardo, si pubblicano le prime indicazioni operative disposte dal Conservatore.

Si precisa che la disposizione si applica a tutte le società (di capitali, di persone, società semplici, cooperative, consortili per azioni e a responsabilità limitata. NON si applica ai Contratti di Rete e ai Consorzi non essendo forme societarie) costituite dal 1 gennaio 2025 per le quali in caso di mancata indicazione della PEC nel riquadro 2 del modello Intercalare P di ciascun amministratore, si procederà alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica tenendo conto di quanto segue:

a. NON vi è l'obbligo di comunicazione della PEC  degli amministratori per le società già iscritte prima del 1 gennaio 2025. Si precisa  tuttavia che il Conservatore del Registro imprese della Camera di commercio di Ferrara Ravenna accetta la comunicazione della Pec degli amministratori delle società che risultano già iscritte  prima del primo gennaio 2025 su istanza volontaria dello stesso amministratore.

b. E' possibile indicare lo stesso indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro Imprese o altro indirizzo PEC quale domicilio digitale "speciale" (art. 3 bis comma IV del Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs.n.82/2005). Non è necessario che l'amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità.

c. Non è previsto un termine per la comunicazione della PEC dell'amministratore e pertanto NON è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.

d.   La pratica che ha ad oggetto la sola comunicazione della PEC dell'amministratore è esente da bolli e diritti (art. 16 VI c. D.L. n.185/2008).  

MODALITA' DI COMPILAZIONE 

Si precisa che la pratica di comunicazione della PEC dell'amministratore può essere compilata con "DIRE" - Modello S2 solo riquadri obbligatori e Modello INT P. di modifica solo riquadro 2, prestando attenzione a non modificare il domicilio dell'amministratore indicato in precedenza ed inserendo la PEC nell'apposita sezione e il Modello XX NOTE dove indicare che si tratta della SOLA comunicazione della PEC dell'amministratore e che il domicilio non varia.

Oppure compilare con "DIRE" il solo Modello INT P di modifica nel riquadro 2, prestando attenzione a non modificare il domicilio dell'amministratore indicato in precedenza ed inserendo la PEC nell'apposita sezione e il Modello XX NOTE dove indicare che si tratta della SOLA comunicazione della PEC dell'amministratore e che il domicilio non varia.

In alternativa si può compilare "DIRE" ad "ADEMPIMENTI" nel riquadro Organi sociali/Variazione domicilio.

Si evidenzia che si tratta di un obbligo in capo al singolo amministratore e pertanto la pratica deve essere firmata da ogni singolo amministratore che adempie al proprio obbligo personale e in caso di più amministratori occorre la firma digitale di tutti gli amministratori o in caso di incarico al professionista occorre che lo stesso sia stato incaricato da tutti gli amministratori che comunicano il proprio indirizzo PEC. 

Si sottolinea inoltre che il dichiarante firmatario della distinta deve essere un amministratore in carica al momento della presentazione della pratica.

 

 

 

 
Ultima modifica
Mer 14 Mag, 2025