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CONTROLLO DEI PRODOTTI PRECONFEZIONATI

ultima modifica 16/09/2022 10:44
2.8

Esistono due diverse tipologie di prodotti messi a disposizione del consumatore già confezionati:

  1. I PREIMBALLAGGI
  2. I PREPESATI


1. I PREIMBALLAGGI

I preimballaggi sono costituiti dall'insieme del prodotto e dell'imballaggio nel quale sono confezionati, chiusi in assenza dell'acquirente e preparati in modo che la quantità del prodotto in essi contenuta abbia un valore prefissato costante e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso (per esempio le confezioni di burro che hanno, in tutto il lotto, una quantità fissa: 250 g, 125 g, etc.)

Si suddividono in CEE o nazionali a seconda della normativa che il produttore segue per effettuare la misurazione e/o il controllo. I preimballaggi CEE hanno quantità nominale compresa tra 5 g - 10 kg / 5 ml - 10 l, i preimballaggi nazionali hanno quantità nominale maggiore o uguale a 5 g o 5 ml senza limite superiore.

L'etichettatura: iscrizioni metrologiche

Le confezioni devono riportare obbligatoriamente alcune iscrizioni, indelebili e facilmente visibili e leggibili nelle normali condizioni di presentazione, riguardanti il contenuto:

  • nel caso di preimballaggi CEE
    • il nome o marchio e indirizzo del fabbricante, del confezionatore o dell'importatore;
    • l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio seguita dall'unità di misura espressa con i simboli del sistema internazionale;
    • il marchio CEE, costituito dalla lettera minuscola "e", avente l'altezza minima di 3 mm.
  • nel caso di preimballaggii nazionali
    • l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio seguita dall'unità di misura espressa con i simboli del sistema internazionale;
    • l'indicazione del lotto, cioè l'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo.

I prodotti alimentari devono riportare inoltre tutte le informazioni previste dal REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 sull'etichettatura.

Quantità nominale e contenuto effettivo

I preimballaggi devono riportare sulla confezione l'indicazione della QUANTITA' NOMINALE del prodotto che contengono e non quella del CONTENUTO EFFETTIVO.

La QUANTITA' NOMINALE è la MEDIA del contenuto di ogni confezione, riferita al lotto a cui essa appartiene.

Il CONTENUTO EFFETTIVO è la quantità che è realmente contenuta nella confezione.

Il contenuto effettivo non deve differire dalla quantità nominale oltre una certa tolleranza stabilita dalle normative.

La quantità nominale deve essere espressa in cifre seguite dall'unità di misura (litri, centilitri e millilitri per le unità di volume e chilogrammi e grammi per le unità di massa).

Responsabilità del produttore

Il produttore di preimballaggi sia C.E.E. sia nazionali deve:

  • assicurarsi che i prodotti preconfezionati rispettino le norme su etichettatura e quantità previsti dalla normativa;
  • misurare o controllare il contenuto effettivo dopo il confezionamento;
  • se il contenuto effettivo non è misurato, effettuare test che assicurino l'effettiva quantità della merce;
  • utilizzare strumenti di misura legali e adatti agli scopi da conseguire.
Vigilanza e controlli

La Camera di Commercio è incaricata della sorveglianza presso le imprese produttrici o gli importatori.

I controlli sono mirati a verificare:

  • l'adeguatezza del sistema di controllo delle quantità e la sua corretta applicazione;
  • l'etichettatura dei prodotti;
  • l'adeguatezza e l'efficienza della strumentazione utilizzata;
  • la presenza e la correttezza delle registrazioni delle prove effettuate;
  • le quantità effettive contenute nei singoli preimballaggii, attraverso test a campione sui lotti di produzione.

Nei preimballaggi sia C.E.E. sia nazionali il peso non è garantito sulla singola confezione ma sul lotto di produzione. Il settore del preconfezionamento è regolato da due serie di normative, una di derivazione europea (L. 614/76, L.690/78 e successive modificazioni) ed una nazionale (L. 391/80 e succ. mod.), le quali indicano le attrezzature da utilizzare per procedere al confezionamento ed i controlli sui lotti prodotti. Il contenuto delle unità è garantito sul lotto di produzione:  deve essere garantita la quantità media su tutto il lotto ed una percentuale minima di unità sottopeso.

2. I PREPESATI

prepesati sono quei prodotti preincartati il cui peso differisce da confezione a confezione: anche il prepesato viene preparato e imballato in assenza dell'acquirente ma il valore del contenuto non è prefissato all'origine ma è variabile e l'involucro spesso non viene distrutto aprendo la confezione. L'operazione di incarto del prepesato generalmente avviene nello stesso punto vendita (per esempio le confezioni di alimentari freschi in vendita in molti esercizi commerciali).

Etichettatura e iscrizioni metrologiche

I prodotti preincartati devono riportare sulla confezione le seguenti iscrizioni riguardanti il contenuto ed il prezzo:

  • l'indicazione del contenuto effettivo seguita dall'unità di misura
  • l'indicazione della tara applicata
  • il prezzo unitario
  • l'importo da pagare

In quanto prodotti alimentari devono riportare inoltre tutte le informazioni eventualmente previste dal REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 sull'etichettatura.

Contenuto effettivo

Nei prepesati, a differenza dei preimballaggi, deve essere sempre garantito, per ognuna delle confezioni, il peso del prodotto effettivamente contenuto all'interno.

Il produttore è tenuto a pesare ognuna delle confezioni mediante strumenti metrici idonei decurtanto il valore del peso dell'involucro. Il peso è garantito sempre al netto.

Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto di un prodotto preincartato, può chiedere l'apertura della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato di conseguenza. (art. 3 comma 2° D.M. 21-12-1984)

Vigilanza e controlli

La Camera di Commercio effettua la sorveglianza relativamente all'idoneità degli strumenti per pesare utilizzati per il confezionamento di questa tipologia di prodotti.

Il controllo del contenuto effettivo, oltre a caso in cui il consumatore lo richieda espressamente, viene effettuato di norma in sede di apposita ispezione da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 221 del C.P.P. che abbiano una competenza generale (Polizia Locale, guardia di Finanza, ecc…). Nel caso in cui, nel corso di tali ispezioni, vengano riscontrate differenze tra il peso netto indicato sulla confezione e quello effettivamente misurato si configura, nei confronti del produttore, il reato penale di frode in commercio (art. 515 CP).

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Violazioni su preimballaggi nazionali »
Violazioni su preimballaggi CEE »
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