Autoriparazione (Legge 122/92)
ultima modifica
12/12/2019 18:48
Prorogato al 4 gennaio 2023 il termine per la regolarizzazione ed abilitazione per l'attività di meccatronica Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992 (disciplina degli autoriparatori) che ha introdotto la nuova sezione della meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto. Le imprese iscritte risultanti avere l'abilitazione sia per la sezione meccanica-motoristica sia per la sezione elettrauto in capo al medesimo responsabile tecnico, hanno avuto l'aggiornamento automatico di tali informazioni nella relativa visura e certificato camerale. La Legge n. 224/2012 disponeva che le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscritte ed abilitate per la sola sezione meccanica/motoristica o per la sezione elettrauto potevano proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, cioè fino al 4 gennaio 2018. Con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018" entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - è stata modificata la legge n. 224/2012 prorogando di cinque anni il termine per la denuncia del possesso dei requisiti per l'attività di meccatronica, da effettuarsi pertanto entro il 4 gennaio 2023 La Legge n. 224/2012 ha previsto per la persona preposta alla gestione tecnica delle sola attività attività di meccanica-motoristica o di elettrauto ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 - quindi nata entro il 4 gennaio 1958 - che possa proseguire tali attività - senza la necessità di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Chiarimenti in merito alle modifiche introdotte alla legge n. 224/2012 sono contenute nella circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3706/c del 23/05/2018 Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", a decorrere dall' 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione.
L'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992 e D.P.R n. 558/99 art. 10, è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.). Gli autoriparatori che devono ottenere l'abilitazione sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi. E' richiesta l'abilitazione anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno. NOVITA' DAL 5 GENNAIO 2013 La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l'elettrauto. Requisiti per lo svolgimento di attività di autoriparazioneL'esercizio dell'attività di autoriparazione presuppone la designazione del responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992. Requisiti personali
Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare. Requisiti tecnico professionali Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. IterLe imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica, al Registro Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica. Per la trasmissione telematica, la denuncia di inizio attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica tramite il modello RP con codice E20 o 98, possibilmente in unico file, firmata digitalmente dal presentante.
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