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Autoriparazione (Legge 122/92)

La Segnalazione Certificata inizio Attività (S.C.I.A.)

L'attività di autoriparazione di cui al D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e  D.P.R n. 558/99 art. 10, è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).
Gli autoriparatori che devono ottenere l'abilitazione sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi. L'autoriparazione si distingue nei settori:

  • Meccanica e motoristica
  • Carrozzeria
  • Elettrauto
  • Gommista

E' prevista l'abilitazione anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.

 

Requisiti per lo svolgimento di attività di autoriparazione

Requisiti tecnico professionali
Si intendono posseduti mediante la preposizione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione).

Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:

  • Laurea in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Laurea in Fisica e Ingegneria chimica)
  • Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Diploma di maturità  professionale Tecnico delle Industrie Meccaniche - Diploma professionale di qualifica Meccanico Riparatore Autoveicoli - Diploma di Perito Industriale Meccanico)
  • Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e  da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.

Requisiti di onorabilità
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere, oltre ai requisiti tecnico professionali, i seguenti requisiti personali:

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
  • non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
  • con il Regolamento regionale n. 2/2008 all'art. 2 comma 1 punto d) 3), la Regione Emilia Romagna - con effetto dal 25/12/2008 - ha abolito l'obbligo di presentazione di certificato di idoneità fisica, richiesto dall'art. 7 comma 1 lett. c) della legge 122/92.

Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia"  tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare.

Requisiti riferiti a locali e attrezzature
L'impresa deve disporre di spazi e locali per la cui utilizzazione in relazione all'attività sono state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto dell'intervento e le attrezzature e strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività e deve altresì disporre di una dotazione minima di attrezzature e strumentazioni conformi a quanto disposto dal D.M. n. 406 del 30.07.1997 con riferimento alla sezione relativa all'attività esercitata.

La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Iter

Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della  Comunicazione Unica, al Registro Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, dalla copia del contratto di associazione in partecipazione registrato, nel caso in cui il responsabile tecnico sia un associato in partecipazione.

Pratiche online3Per la trasmissione telematica, la denuncia di inizio attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica tramite il modello RP con codice E20 o 98,  possibilmente in unico file, firmata digitalmente dal presentante.

L'Ufficio Registro Imprese provvede all'iscrizione IN VIA PROVVISORIA al Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, dell'impresa o dell'attività, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche se l'istruttoria di verifica dei requisiti non è stata completata. In questa fase la visura dell'impresa individuale o della società riporterà la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO".

Di conseguenza la procedura di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali è la seguente:

  1. nel caso in cui si accerti il possesso dei requisiti tecnico-professionali, l'eliminazione della dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa sostituisce a tutti gli effetti il formale provvedimento di riconoscimento
  2. l'Ufficio redige e notifica all'impresa un formale provvedimento di rifiuto, totale o parziale, solo nel caso in cui non si riscontri il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi interessate
  3. il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla protocollazione della denuncia di inizio attività. In mancanza di formale provvedimento di rifiuto notificato e ricevuto dall'impresa entro tale termine, la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dovrà comunque essere cancellata dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa.





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