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Commercio all'ingrosso e al dettaglio (D.Lgs. 114/98)

Le imprese individuali o le società devono presentare al Registro delle Imprese la domanda di iscrizione dell’attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio, indicando il settore in cui operano (alimentare, non alimentare od entrambi) specificando, almeno per categorie generali, i prodotti trattati. Si indicherà, ad esempio, “commercio all’ingrosso di materiale elettronico”.
Le domande di iscrizione, modificazione e cessazione dell’attività si presentano al Registro delle imprese .
A tale modulistica deve essere allegata la relativa documentazione, diversa a seconda che si tratti di commercio all'ingrosso oppure di commercio al dettaglio nelle varie forme.

Commercio all'ingrosso

Nel caso di commercio all’ingrosso l’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionali spetta alla Camera di commercio ed esattamente al Registro Imprese.
Alla denuncia, da effettuarsi esclusivamente per via telematica con le modalità della  Comunicazione Unica, con cui l'impresa dichiara l'inizio  dell'attività del commercio all'ingrosso, devono essere allegati gli Intercalari D.Lgs. 114/98 per l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n.  114/98, da parte del titolare di impresa individuale, di tutti i soci di società di persone, dei soci accomandatari della s.a.s., dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.
In caso di commercio all'ingrosso nel settore alimentare, uno degli stessi soggetti o per le società anche altra persona preposta deve autocertificare il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • frequenza di un corso professionale per commercio alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione
  • esercizio in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari
  • prestazione lavorativa, come dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o come collaboratore familiare, presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore alimentare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Pratiche online3Per la trasmissione telematica, gli Intercalari D.Lgs n. 114/98 devono essere acquisiti tramite scanner ed allegati alla pratica tramite il modello RP con codice D00, possibilmente in unico file, firmato digitalmente dal presentante.

L'Ufficio Registro Imprese provvede all'iscrizione IN VIA PROVVISORIA al Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, dell'impresa o dell'attività, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche se l'istruttoria di verifica dei requisiti non è stata completata. In questa fase la visura dell'impresa individuale o della società riporterà la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO".

Di conseguenza la procedura di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali è la seguente:

  • nel caso in cui si accerti il possesso dei requisiti tecnico-professionali, l'eliminazione della dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa sostituisce a tutti gli effetti il formale provvedimento di riconoscimento
  • l'Ufficio redige e notifica all'impresa un formale provvedimento di rifiuto, totale o parziale, solo nel caso in cui non si riscontri il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi interessate.
  • il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla protocollazione della denuncia d'inizio attività. In mancanza di formale provvedimento di rifiuto notificato e ricevuto dall'impresa entro tale termine, la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dovrà comunque essere cancellata dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa.

L'art. 26 del D. Lgs. n. 114/98 vieta l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

 

Commercio al dettaglio in sede fissa

Per il commercio al dettaglio è il Comune territorialmente competente ad avere l’onere di accertare il possesso dei requisiti di onorabilità (sempre) e professionali (nel caso di commercio al minuto di alimentari) richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.

Il commercio al dettaglio in sede fissa di distingue in:

  • esercizi di vicinato
  • medie e grandi strutture di vendita.

L’inizio, la variazione e la cessazione dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa negli esercizi di vicinato, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 114/98, sono soggette a previa comunicazione al Comune territorialmente competente con modello COM1.

Dall' 8 maggio 2010, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59/2010 è consentito  l'avvio immediato delle attività commerciali al dettaglio contestualmente alla presentazione del modello "COM" senza dover attendere il decorso del termine di 30 giorni precedentemente previsto dal D.Lgs n. 114/98 

La normativa di settore prevede che nel caso in cui l’attività sia intrapresa a seguito di subentro in impresa già operante, il subentrante potrà esercitare la vendita al dettaglio a partire dalla stessa data in cui ha presentato al Comune la comunicazione di subingresso mediante COM1.

In caso di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato, alla denuncia  effettuata al Registro Imprese con la quale si dichiara l'inizio, la variazione o la cessazione dell'attività, può essere allegata copia del modello COM1 comprovante la data del suo ricevimento da parte del Comune o - in alternativa  - ne possono essere dichiarati gli estremi di deposito.

L’attività di commercio al dettaglio in sede fissa nelle medie e grandi strutture di vendita, di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 114/98, in caso di inizio ex novo o di variazioni relative all'indirizzo dell'esercizio o alla superficie di vendita o al settore merceologico, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, in seguito a domanda con modello COM2. Le copie del modello COM2 e dell'autorizzazionele devono essere allegate alla modulistica Registro Imprese.
Anche nel caso di commercio al dettaglio in medie e grandi strutture di vendita intrapreso a seguito di subentro in impresa già operante, il subentrante può iniziare l'attività a partire dalla stessa data in cui ha presentato al Comune la comunicazione di subingresso con modello COM3, senza dover attendere il decorso dei 30 giorni. Alla modulistica Registro Imprese deve essere allegata copia del modello COM3.

 

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Il Comune è l’ente competente al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e precisamente:

  • se l’attività viene svolta mediante l’utilizzo di un posteggio, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è ubicato il posteggio
  • se l’attività è svolta in forma itinerante, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se società.

Alla modulistica del Registro Imprese che denuncia l'inizio dell'esercizio del commercio su aree pubbliche occorre allegare la fotocopia dell’autorizzazione  comunale in caso di nuovo rilascio o fotocopia della domanda di voltura dell’autorizzazione, comprovando la data del suo ricevimento da parte del Comune, in caso di subentro.

 

 

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