Agenti e Rappresentanti di Commercio
E' agente e rappresentante di commercio chi assume stabilmente l'incarico da parte di una o più imprese di promuovere e/o concludere contratti in una o più zone determinate.
News 1: il D.Lgs. 26 marzo 2010 n° 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno - entrata in vigore l'8 maggio 2010 - ha modificato la normativa preesistente; in particolare gli artt. 25, 74, 80 e 85.
TALE NORMATIVA HA SOPPRESSO IL RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.
News 2: SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - sostituisce la "dichiarazione inizio attività" (nuova formulazione art. 19 della legge 241/90) che a sua volta aveva sostituito la "denuncia di inizio attività". In base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato , salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima. Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa. L'amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione di attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.
N.B. In caso di presentazione di pratica telematica (COMUNICA) al Registro Imprese, per il modello R1 deve essere predisposta - come già anticipato in occasione dei seminari su Comunica del marzo 2010 - la seguente dichiarazione, redatta in foglio a parte e firmata digitalmente:
"Con riferimento al Mod. R1, relativo a.........., presentato per via telematica al Registro Imprese, il sottoscritto................................dichiara ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 82/2005, che si tratta di copia conforme all'originale cartaceo, detenuto presso la propria sede, che si impegna a conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio."
Per le istanze di solo riconoscimento requisiti il termine del procedimento (regolamento camerale) è di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Normativa di riferimento
- Art. 1742 c.c.
- Legge 03.5.1985 n.204
- D.M. 21.08.1985
- Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19
- D.Lgs. 26.03.2010 n° 59
Modulistica
- Per il riconoscimento dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio, per persone fisiche o per società (mod. R1)
- Per società con più di un legale rappresentante (mod. R2)
- Modifica /cancellazione (mod. R3)
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Ulteriori precisazioni rispetto alla modulistica:
-
In relazione ai modelli R1 e R2 il Ruolo è comunque soppresso e gli iscritti dello stesso, nelle varie fasi, verranno poi trasferiti d'ufficio nel Rea o nel R.I., sulla base delle ulteriori norme che dovranno essere emanate;
- non sono più previsti i seguenti requisiti: essere cittadino comunitario o extracomunitario; assolvimento degli obblighi scolastici, godimento dei diritti civili; non essere fallito
- il modello R3 deve essere presentato all'Ufficio Attività Regolate solo da coloro che sono iscritti al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio o abilitati secondo la nuova normativa e che al contempo non risultano iscritti al Registro delle Imprese.
Modifica e cancellazione
- La comunicazione di modifica o di cancellazione deve essere presentata alla Camera di Commercio utilizzando il modello R3 presente nella sezione modulistica di questo sito.
- Alla comunicazione di modifica va allegata l'attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a € 10 da versare sul c/c postale 14926448 intestato a Camera di Commercio di Ferrara. I diritti di segreteria possono anche essere versati tramite contanti o bancomat, direttamente al momento della presentazione della domanda, presso l'Ufficio Attività Regolate.
- il modello R3 deve essere presentato all'Ufficio Attività Regolate solo da coloro che sono iscritti al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio o abilitati secondo la nuova normativa e che al contempo non risultano iscritti al Registro delle Imprese.
Incompatibilità
Sussiste incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa quale dipendente di persone, associazioni o enti, privati o pubblici (fatta eccezione dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%), e nei confronti di coloro che svolgono attività d'intermediazione (immobiliare, mandato a ttitolo oneroso, merceologico, servizi vari) e/o degli iscritti al relativo Ruolo dei Mediatori, ed all'Albo dei Mediatori creditizi.
Requisiti per l'iscrizione
Generali
- maggiore età
Morali
- non essere sottoposto a misure antimafia
- non essere stato condannato per reati di cui all'art. 5 lett. c) legge 204/85
Professionali ( uno dei seguenti, in alternativa)
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche
- aver superato un apposito corso preparatorio autorizzato dalla Regione (attualmente, nella provincia di Ferrara, i corsi sono tenuti da A.F.A.R.C. Via del Commercio, 48 Loc. Barco presso il Centro Diamante - Ferrara Tel. 0532/465720 - email: info@afarc.it)
- esperienza professionale: essere stato per almeno 2 anni negli ultimi 5:
- dipendente di un'impresa con qualifica di viaggiatore o piazzista
- dipendente di un'impresa con qualifica di impiegato di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite. Tali mansioni trovano corrispondenza nell'inquadramento adeguatamente documentato (anche attraverso il relativo mansionario da presentare in copia) nei primi due livelli contrattuali: ad esempio 1° e 2° (commercio), 6° e 7° (industria), secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con Circolare n° 3329/c del 04/03/1994
- titolare, legale rappresentante o collaboratore familiare di un'impresa che ha svolto attività di vendita
- collaboratore familiare o socio non legale rappresentante di Società in nome collettivo che esercita attività di vendita o di agenzia di rappresentanza con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite.
4. essere stato iscritto al Ruolo agenti e rappresentanti come persona fisica o società.
N.B. Per le società i requisiti devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti.
Sanzioni
L'esercizio abusivo della professione è punito con sanzione amministrativa da un minimo di € 516,46 ad un massimo di € 2065,83 (art. 9 - 3° comma L. 204/85)

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