L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale è esteso all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma di società di capitali.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.
Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata
Il Conservatore del Registro Imprese di Ferrara Ravenna Maurizio Pirazzini