Diritto annuale 2013
ultima modifica
30/12/2014 17:38
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Confermate le precedenti misure anche per il diritto annuale anno 2013 Con la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2012 n. 261118 sono state confermate, anche per l'anno 2013, le misure, sia fisse che transitorie, relative agli importi per il diritto annuale. Di fatto, tenuto conto della particolare situazione economica nazionale, sono state riconfermate le misure definite a decorrere dal 2011. MISURE FISSE
MISURE TRANSITORIE
FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTEPer le altre imprese iscritte al R.I., diverse da quelle sopra evidenziate, che versano un diritto annuale per la sede legale in base al fatturato dell'esercizio 2012.
UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE
NUOVE IMPRESELe nuove imprese individuali iscritte o annotate al RI (in sezione speciale o ordinaria) ed i nuovi soggetti REA sono tenuti al versamento dei diritti sopra riportati tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione, mentre le altre nuove imprese, nei medesimi termini, sono tenute al versamento dell'importo di € 200,00, pari alla prima fascia di fatturato. Per le nuove unità locali di imprese già iscritte nel RI, come anno di iscrizione è dovuto il versamento dell'importo pari al 20% degli importi fissi o della prima fascia di fatturato (es. € 18,00 per UL di impresa individuale, € 40,00 per UL di società). |
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