Diritto annuale 2011 - novità per le nuove attività
Novità introdotte dal 1° gennaio 2011
Con nota del 30 dicembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha recepito la riforma delle Camere di Commercio di cui al D.Lgs. n. 23/2010 apportando alcune novità in termini di diritto annuale.
In particolare ecco di seguito le nuove tipologie di attività, ed i relativi importi dovuti, in vigore dal 1° gennaio 2011:
I NUOVI DIRITTI ANNUALI |
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iscritti al Rea | € 30,00 |
imprese con ragione di società semplice non agricola | € 200,00 |
imprese con ragione di società semplice agricola | € 100,00 |
società di cui al comma 2 dell'art.16 del D.Lgs n. 96/2001 (società di avvocati) |
€ 200,00 |
unità locali di imprese con ragione di società semplice non agricola o di società di cui al comma 2 dell'art.16 del D.Lgs n. 96/2001 (società di avvocati) | € 40,00 |
unità locali di imprese con ragione di società semplice agricola | € 20,00 |
I DIRITTI ANNUALI CONFERMATI |
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nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del R.I. | € 88,00 |
unità locali di imprese individuali già iscritte o annotate nella sezione speciale del R.I. | € 18,00 |
imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del R.I. (già pagavano la misura prevista per la prima fascia di fatturato, ora prevista come misura fissa) |
€ 200,00 |
tutte le altre imprese iscritte nel R.I. diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni (pagavano e pagano come per la prima fascia di fatturato) | € 200,00 |
unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria del R.I | € 40,00 |
unità locali con sede principale all'estero di cui all'art.9,c.2,lett.b) del DPR n. 581/1995 | € 110,00 |
sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero | € 110,00 |
Il decreto ministeriale che ogni anno aggiorna gli importi dovuti per il diritto annuale, nel nuovo quadro normativo è previsto quale eventualità e non più un adempimento certo. Pertanto, al momento, risultano confermate le stesse misure del diritto annuale già previste per il 2010 e che salvo ulteriori comunicazioni saranno confermate. Rimane altresì invariato il termine ordinario per il pagamento del diritto annuale 2011, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.