Internazionalizzazione

Pezzi di ricambio, accessori e utensili

Per gli accessori, i pezzi di ricambio, e utensili le linee guida Eurochambres sulle regole di origine non preferenziale (Ed. Gennaio 2022) prevedono alcune facilitazioni

PEZZI DI RICAMBIO E ACCESSORI ESPORTATI CONTEMPORANEAMENTE AL BENE PRIMARIO

Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili, che devono essere utilizzati insieme a una macchina, apparecchio o veicolo si considerano della stessa origine se

  • il bene primario (macchina, apparecchio o veicolo) al quale sono destinati è elencato nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (quindi classificato nei capitoli compresi dall' 84 al 92)
  • sono esportati e normalmente venduti con esso
  • corrispondono, in natura e numero, al normale equipaggiamento

COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE PER SPEDIZIONE CONTEMPORANEA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI

Casella 6 del certificato di origine
  • Descrizione del macchinario in esportazione (in genere come da fattura)
  • Dicitura: pezzi di ricambio/accessori/utensili per...(indicare la stessa descrizione del macchinario in esportazione), seguita dalla descrizione degli articoli in spedizione (eventualmente raggruppati per macro voci)
Autocertificazione
  • Macchinario: indicare paese di origine e produttore
  • Pezzi di ricambio essenziali/accessori con la stessa origine del macchinario esportato, elencato nella sezione (indicare la sezione XVI, XVII o XVIII) rientranti nel suo normale equipaggiamento per natura/numero, in applicazione delle Linee Guida Eurochambres, gennaio 2022.

 

PEZZI DI RICAMBIO ESSENZIALI ESPORTATI SUCCESSIVAMENTE AL BENE PRIMARIO. 
(FACILITAZIONE NON AMMESSA PER GLI ACCESSORI)

I ricambi da utilizzare con qualsiasi attrezzatura, macchina, apparecchio o veicolo precedentemente esportato, elencato nelle sezioni XVI, XVII o XVIII della nomenclatura combinata (quindi classificato nei capitoli compresi dall' 84 al 92si considerano della stessa origine se:

  • l'impiego di tali pezzi di ricambio allo stadio della produzione del bene primario non avrebbe cambiato la sua origine
  • sono essenziali, ovvero se:
    - sono elementi senza i quali il buon funzionamento del bene principale non può essere garantito
    - sono caratteristici del macchinario, attrezzatura o apparecchio precedentemente esportato
    - sono destinati alla normale manutenzione del bene primario e alla sostituzione di pezzi danneggiati o divenuti inservibili

Al fine di garantire l'applicazione di tale norma, la Camera di commercio può richiedere prove supplementari, in particolare (copia della fattura relativa all'apparecchiatura, macchina, apparecchio o veicolo precedentemente esportato,  copia del contratto o qualsiasi altro documento che dimostri che la consegna verrà effettuata come parte del normale servizio di manutenzione ecc.).

Si sconsiglia l'utilizzo di questa facilitazione nel caso in cui l'origine dichiarata differisca eventuali marcature/etichettature del ricambio esportato perchè si può incorrere facilmente nel fermo da parte delle autorità doganali.

COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE PER SPEDIZIONE SUCCESSIVA DI PEZZI DI RICAMBIO

Casella  5 Inserire i dati relativi al certificato di origine con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario cui sono destinati i pezzi di ricambio (n.ro di serie e data)
Casella 6 Dicitura "Pezzi di ricambio essenziali per...(indicare la stessa descrizione del macchinario precedentemente esportato)", seguito dalla descrizione degli articoli in spedizione (eventualmente raggruppati per macro voci).
Parte autocertificativa Pezzi di ricambio essenziali con stessa origine del macchinario precedentemente esportato con CO n. ... del ... elencato nella sezione (indicare la sezione XVI, XVII o XVIII) e rientranti nel suo normale equipaggiamento per natura e numero in applicazione delle Linee Guida Eurochambres gennaio 2022
Allegati Copia del certificato di origine con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario
Fattura Dovrà essere chiaramente riportato in fattura "Pezzi di ricambio essenziali per ...(indicare la descrizione del macchinario) precedentemente esportato con indicazione della nomenclatura combinata utilizzata nella precedente esportazione.

 

PEZZI DI RICAMBIO NON ESSENZIALI E ACCESSORI SPEDITI SUCCESSIVAMENTE

Per pezzi di ricambio non essenziali e per gli accessori esportati successivamente al bene principale e, in generale, per le forniture di ricambi ai distributori, il rilascio del certificato di origine avviene con le normali procedure di valutazione dell'origine.

Si dovrà quindi determinare l'origine specifica di ogni singolo pezzo e, in caso di origine estera, allegare le prove di origine. L'esiguo valore dei pezzi non comporta semplificazioni delle consuete regole.

Documenti da scaricare

Linee guida Eurochambres gennaio 2022 »

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Come compilare il certificato di origine

 

OGNI informazione riportata sul Certificato di origine deve essere presente anche nella fattura export o nella packing list (purchè consegnata assieme alla fattura). 
Non sono ammesse sul certificato di origine: dichiarazioni discriminatorie, prezzi, codici doganali.
1.
SPEDITORE

Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il paese) dello speditore.

Per speditore si intende:

  • il soggetto che emette la fattura di vendita all'estero (esportatore)
  • il soggetto che provvede alla spedizione all'estero, per conto dell'esportatore
    In questo caso indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo di colui che cura la spedizione e la dicitura "per conto di" (on behalf of) seguita dalla ragione sociale di colui che emette la fattura.

NOTE

  • In caso di certificato "per conto di"  serve la DELEGA dell'esportatore a richiedere il certificato di origine. Vedi i facsimili nella sezione modulistica »
  • Il certificato può essere richiesto SOLO PER CONTO di imprese ITALIANE o dell'UNIONE EUROPEA. In questo campo non possono mai figurare imprese di Paesi terzi.
2.
DESTINATARIO

Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il paese)  dell’acquirente ESTERO. Il nome del paese deve essere indicato per esteso.

Se l'acquirente e il destinatario finale non coincidono è possibile indicare entrambi gli indirizzi o solo il destinatario finale, a condizione che figuri chiaramente anche in fattura.

E' anche possibile scrivere soltanto  "all'ordine" (eventualmente seguito dal nome del Paese estero, se risulta dalla documentazione commerciale).

NOTE
Non si  può MAI  indicare un destinatario ITALIANO.

Se viene richiesto un certificato di origine per l'ITALIA  scrivere solo "ALL'ORDINE",
 

3. 
PAESE DI ORIGINE

Indicare il nome completo del Paese di origine della merce.

  • Merci di origine dell'UE: dicitura “Unione Europea”  eventualmente seguita dal nome ufficiale del Paese 
  • Merci di origine NON UE indicare il nome del paese terzo.

    NOTE - MERCE DI ORIGINE MULTIPLA

    • In caso di origine di vari Stati membri dell'Unione Europea, non è possibile specificare il Paese solo per alcuni prodotti e indicare solo Unione Europea per altri
    • In caso di più origini, tutti i Paesi vanno indicati nella caselle 3, avendo cura di specificare nella casella 6 l'origine a fianco di ciascuna merce in elenco, separando i prodotti di origine UE da quelli di Paesi terzi

    4. 
    INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

    La compilazione è facoltativa tranne che per i certificati destinati all'IRAQ.

    E' raccomandata in caso di merce alla rinfusa o di non facile identificazione.

    Indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro) o "trasporti misti" in caso di  mezzi diversi. Se conosciuti possono  anche essere riportati i dettagli del container, del porto di destino. Tutte le informazioni inserite, tuttavia, devono essere presenti anche in fattura. Se i dettagli della spedizione non sono noti al momento della richiesta del certificato di origine è possibile lasciare vuoto il campo oppure utilizzare la dicitura "da stabilirsi".

    NOTE

    • Non indicare i termini di resa o menzioni negative relative a porti non attraversati.
    • per i certificati destinati all'IRAQ viene quasi sempre richiesto di riportare l'itinerario della spedizione (sia essa in partenza dall'Italia o meno) ed eventualmente specificare il mezzo di trasporto utilizzato.
    5.
    OSSERVAZIONI

    La compilazione è facoltativa (tranne che per i certificati destinati all'Iraq). E' un campo libero, utilizzabile per le diciture e informazioni che non possono essere inserite altrove. Si possono inserire i riferimenti della fattura, buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa...

    NOTE

    • Per i certificati destinati all'Iraq le schede export prevedano che vada indicata numero e data fattura.
    • Ogni informazione inserita deve comunque trovare rispondenza nei documenti commerciali e/o di spedizione.
    6.
    NUMERO D'ORDINE, MARCHE, NUMERI, QUANTITA' E NATURA DEI COLLI, DENOMINAZIONE DELLE MERCI

    Descrizione completa delle merci elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ricorrendo sia ai termini tecnici propri dei prodotti esportati, sia la denominazione commerciale. La descrizione deve consentire l'identificazione esatta delle merci, utile anche alla corretta classificazione doganale.
    Le indicazioni generiche quali, ad esempio, "prodotti chimici" non sono accettate, così come i soli codici interni degli articoli che non consentano di identificare la natura dei beni.

    Se lo spazio  non è sufficiente si può:
    1) utilizzare la stampa su più pagine 
    2) utilizzare una descrizione generica seguita da "secondo fattura allegata", ma in questo caso la fattura deve contenere solo i suoi elementi essenziali e le informazioni previste dal C.O. e nessun'altra menzione aggiuntiva.

    NOTE

    Non si può ricorrere alla "fattura allegata" se essa contiene: dichiarazioni di origine preferenziale, di libera esportazione, di autenticità dei prezzi, l'indicazione dei codici doganali, ...
    In questi casi è preferibile far riferimento alla packing list

    7.
    QUANTITA'

    Indicare la quantità dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi, ecc. ).

    Se viene indicato il peso, precisare se si tratta del peso netto o del peso lordo.

    NOTE

    La quantità dichiarata deve apparire anche sulla fattura di vendita.

    DICHIARAZIONE DI ORIGINE
    "Il richiedente dichiara inoltre"
    • Se la merce è di origine italiana o dell'UE, bisognerà compilare o il paragrafo 1 o il paragrafo 2, inserendo la ragione sociale e l'indirizzo del produttore/fabbricante o anche solo il Paese di produzione/fabbricazione.
      N.B. Non rileva da chi si è acquistata la merce, bisogna identificare chi l'ha prodotta/fabbricata.
    • Se la merce è di origine NON UE, bisogna compilare il paragrafo 3, specificando il Paese di origine. In questo caso occorre, di norma, allegare i documenti che giustificano l’origine delle merci.
      In via eccezionale, la Camera di commercio può accettare provvisoriamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente che indichi 1) qual è il Paese di origine: 2) il motivo per cui la documentazione probatoria non viene allegata all'istanza e 3) l'impegno a fornirla in caso di controllo a campione. N.B. In caso di controllo, l'impresa avrà 30 giorni di tempo per produrla.

    NOTE

    La sola documentazione ammessa per la merce estera è:
    • certificato di origine estero
    • dichiarazione import (o di accesso ad un altro regime doganale UE)
    • certificazioni di qualità o sanitarie emesse da Enti esteri
    • foto etichettatura Made In accompagnata da dichiarazione del richiedente che si riferisce ai prodotti esportati

     

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    Numero Meccanografico

    Cos'è

    Il Numero Meccanografico è un codice alfanumerico che identifica le imprese che operano abitualmente con l'estero.

    Non costituisce né un'autorizzazione, né un titolo abilitante ed ha valenza a soli fini statistici. Normalmente è richiesto dalle banche, secondo le disposizioni dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC), per la compilazione delle Comunicazioni valutarie statistiche

    Chi lo può richiedere

    Può essere richiesto dalle imprese che hanno già denunciato l’inizio attività al Registro delle Imprese della Camera di commercio, risultano in regola con il diritto annuale e possono dimostrare l'abitualità ad operare con l'estero

    DEFINIZIONE DI OPERATORE ABITUALE CON L'ESTERO

    Si considera abitualmente operante con l'estero l'impresa o il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, comprovati da corrispondente documentazione:

    • esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa: DPR 633/72, DL 746/83, convertito con la L. 17/84 e DL 331/93, convertito con la L. 427/93);
    • effettuazione diretta e/o indiretta (tramite società di intermediazione commerciale italiana, p.e. trading company) di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata e/o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500;
    • permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
    • partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
    • realizzazione di partnership con società estere
    • costituzione di joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all'estero;
    • investimenti diretti all'estero (IDE);
    • apporto di capitale in società estere (fattispecie non inclusa negli IDE);
    • adozione del franchising nei Paesi esteri;
    • stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero;
    • costituzione di società all'estero;
    • partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero


    I dati raccolti dalle Camere di commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono in ITALIANCOM, la banca dati nazionale degli esportatori abituali.

    Per garantirne l' aggiornamento, le imprese sono tenute a CONVALIDARE la loro posizione entro il 31 dicembre di ogni anno

    Istruzioni per la richiesta/convalida annuale

    La richiesta di assegnazione o di convalida annuale va effettuata per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco (Servizi e-gov - Operatori con l'estero).

    Per poter utilizzare il servizio è necessario:

    • disporre di un dispositivo di firma digitale
    • essere registrati al portale www.registroimprese.it con profilo "Accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche"
    • disporre o versare sul "borsellino" l'importo sufficiente per il pagamento dei diritti di segreteria

    La richiesta telematica può essere anche trasmessa da un intermediario in possesso di apposita procura.

    Guida

    Documentazione da allegare 

    ALLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE

    In caso di richiesta di assegnazione, oltre a compilare il questionario on line, è necessario allegare un documento comprovante il requisito dell'abitualità ad operare all'estero, come per esempio:

    • fotocopia di una o più fatture dell'anno in corso comprovanti un volume d'affari con l'estero di almeno a € 12.500;
    • fotocopie di atti costitutivi, di visure camerali all'estero o altri certificati che attestino una permanenza stabile all’estero o l’esistenza di una sede all’estero;
    • i protocolli di intesa, i contratti di franchising, gli statuti o altri documenti che attestino una partecipazione o un accordo con società estere
    ALLA CONVALIDA ANNUALE

    Per la convalida annuale è sufficiente compilare il questionario con i dati aggiornati

    IN CASO DI PRATICA TRASMESSA DA UN INTERMEDIARIO

    In caso la pratica di assegnazione o di convalida venga trasmessa da un intermediario, è necessario allegare:

    • l'apposita procura che riporti il codice della pratica sottoscritta dal delegante. 
    • qualora la procura sia firmata in modo autografo la copia di un documento di identità valido del firmatario

    Costi

    Attribuzione del Numero Meccanografico - € 3,00

    Convalida annuale - € 3,00

    Cancellazione - Gratuita

    Stampa dell'Attestazione - € 3,00

    Casi particolari

    In caso di trasferimento della sede sociale in una diversa provincia, il numero meccanografico in possesso resta valido se viene mantenuta almeno un’unità locale nella provincia di origine.
    In caso contrario, l’impresa dovrà chiedere l’assegnazione di un nuovo numero meccanografico alla Camera di commercio territorialmente competente.
    Le imprese che non operano più con l’estero in modo abituale e non hanno intenzione di effettuare la convalida annuale per mantenere la propria posizione nella banca dati ItalianCom, possono presentare la richiesta di cancellazione, tramite la piattaforma Telemaco, in esenzione dal pagamento di diritti di segreteria

    Contatti

    Ufficio Progettazione e gestione misure contributive, Coordinamento progetti internazionali (Promos Italia) Certificazioni estere (sede di Ferrara)

    mail estero@fera.camcom.it 

    Tel. 0532/783 810-812  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

    Normativa di riferimento

    Circolare ministeriale n. 3576/C del 6 maggio 2004

     

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    Certificati di origine

    Dal 1° ottobre 2025, i certificati di origine saranno emessi solo in formato digitale e potranno essere stampati direttamente in azienda su foglio bianco (carta standard).
    Fino al 30 settembre 2025 è previsto un periodo di transizione durante il quale potranno essere utilizzate le modalità consuete di richiesta e ritiro e le imprese che non utilizzano ancora la stampa in azienda su foglio bianco potranno sperimentare il servizio compilando questo modulo e inviandolo via PEC a: cciaa@pec.fera.camcom.it.
    Dal 1° ottobre 2025 tutte le imprese saranno automaticamente abilitate alla nuova modalità.
    Il costo del certificato sarà di 10 euro, comprensivo di originale e copie.

    COS'E'

    E' un documento utilizzato per esigenze doganali e commerciali nei rapporti tra l'Unione Europea ed i Paesi terzi, ed è esclusivamente destinato a provare l'origine non-preferenziale (made in) delle merci. Non attesta, quindi, l'esportazione, sebbene sia rilasciato in relazione ad una operazione di esportazione, da documentare con una fattura di vendita all'estero.

    COME RICHIEDERLO

    Va richiesto online tramite lo sportello telematico delle "certificazioni per l'estero" scegliendo come destinazione Camera di commercio di Ferrare e Ravenna e successivamente lo sportello di destinazione di competenza (Ravenna, Lugo, Ferrara o Cento).

    CHE COSA SERVE

    • Dispositivo di firma digitale e software di firma (Dike, File Protector o simili)
    • Registrazione su www.registroimprese.it, sottoscrivendo un abbonamento gratuito al servizio Telemaco di tipo completo (consultazione+invio pratiche+richiesta certificati).

    • Versamento del prepagato per il pagamento online dei diritti di segreteria

    COME SI FA

    Il pagamento avviene in modalità elettronica: il sistema calcola automaticamente l'importo dei diritti di segreteria per i documenti richiesti e lo "scala" dal credito prepagato. 
    La fatturazione avviene al momento del versamento, a cura di InfoCamere, Società di Informatica delle Camere di Commercio Italiane, che gestisce il servizio Telemaco.

    COSTO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

    Il costo dei certificati di origine è pari a 5 euro per diritti i segreteria per l'originale e di 5 euro per ciascuna copia ulteriore.
    Nel caso di stampa in azienda su carta standard (foglio bianco) vengono sempre rilasciati l'originale ed una copia, pertanto il costo minimo è di 10 euro.

    COME RITIRARLO

    Ferrara

    Il ritiro avviene con modalità telematica, previa adesione al servizio di stampa in azienda che prevede:

    A seguito della attivazione, che sarà comunicata all'indirizzo mail indicato nel modulo di adesione, l'impresa potrà procedere alla richiesta telematica come indicato nei paragrafi precedenti.
    Al termine della compilazione della richiesta:

    • in caso di stampa in azienda con formulario cliccare su stampa in azienda, tipo di supporto: formulario
    • in caso di stampa in azienda su foglio bianco, cliccare su stampa in azienda, tipo di supporto:  foglio bianco

    Al termine dell'istruttoria l'impresa riceverà, all'indirizzo PEC e di posta elettronica indicati nel modulo di adesione alla stampa in azienda, il certificato (e/o il visto) firmato dal funzionario camerale in forma olografa e digitale. 

    Dal 1° giugno 2019 obbligo di richiesta TELEMATICA per tutti gli operatori iscritti al Registro delle Imprese
    Dal 1° gennaio 2021 la STAMPA IN AZIENDA su formulario o su carta standard (foglio bianco) viene considerata la modalità standard di richiesta del certificato di origine e dei visti per l'estero.

    APPROFONDIMENTI

    Compilare il certificato
    Stampa in azienda

    Ravenna

    Il ritiro avviene

    - con modalità telematica, previa adesione al servizio di stampa in azienda su foglio bianco

    oppure

    - ritiro del certificato d'origine cartaceo alla reception della sede di Ravenna o allo sportello di Lugo.

     

    Si precisa che i certificati d'origine potranno essere ritirati presso:

    - la Recepition della sede di Ravenna dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,15

    - lo sportello della sede decentrata di Lugo dal secondo giorno successivo al ricevimento della mail di chiusura della pratica con esito positivo, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,15.

     

    Richiedi la stampa in azienda                                                                                                                                                                                                                                 

    L'autenticità dei certificati emessi dal nostro Ente può essere verificata:
    - sul Registro Nazionale dei certificati di origine, consultabile tramite QRcode o codice di sicurezza impresso sul documento
    - dopo 48 ore dall'emissione, anche sul Sito internazionale: https://certificates.iccwbo.org/.

    CASI PARTICOLARI

    Furto o smarrimento

    In caso di smarrimento del Certificato di Origine, è necessario farne denuncia alle autorità competenti

    La Camera può rilasciare un duplicato, su richiesta dell'impresa, alla quale andrà allegata la copia della denuncia. Il duplicato può essere rilasciato a condizione che la richiesta venga presentata entro 6 mesi dal rilascio del certificato smarrito e che l'impresa si impegnI a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.
    Il nuovo certificato dovrà recare la dicitura “duplicato” e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza.

    Modulo di richiesta duplicato

    Richiesta a posteriori 

    Di norma il certificato di origine è rilasciato quando le merci alle quali si riferisce sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.

     

    Le linee guida internazionali ICC prevedono che le richieste per il certificato di origine  possano essere accettate entro 3 mesi dalla data di spedizione delle merci.
    Tuttavia, sentita Unioncamere, la Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, in via eccezionale, accetta richieste entro 6 mesi dalla data di spedizione, se la richiesta del certificato di origine è adeguatamente motivata e non vi è alcuna indicazione di eventuali irregolarità .

    Pertanto, nel caso di spedizione già avvenuta da oltre un mese e all'interno delle tempistiche sopraindicate, sarà possibile ottenere il certificato allegando, alla richiesta telematica:

    • modulo di richiesta di certificato di origine a posteriori compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante
    • copia dei documenti giustificativi dell'avvenuta spedizione (es. bill of lading, CMR, airway bill..)
    • i documenti giustificativi dell'origine se la  merce non è di propria produzione
    • richiesta dell'importatore/cliente straniero.

    Ricordare di spuntare  l'opzione "certificato a posteriori" al momento della richiesta telematica.

    In alternativa al certificato, quando i tempi risultassero notevolmente superiori, l'impresa può rendere al suo cliente una propria dichiarazione di origine o di produzione (nel caso sia il produttore dei beni). La Camera non potrà però vistare la dichiarazione di origine.

     

    Pezzi di ricambio

    Per gli accessori, i pezzi di ricambio, e utensili le linee guida Eurochambres sulle regole di origine non preferenziale (Ed. Gennaio 2022) prevedono alcune facilitazioni.

    Consulta la pagina dedicata

    NORMATIVA

    Origine delle merci
    Certificati d'origine: riferimenti normativi

    Le Camere di commercio rilasciano i certificati di origine secondo i principi generali indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con Unioncamere nazionale.

    Disposizioni per le Camere di commercio

    Nuovo Codice Doganale dell'Unione (testi integrali)

     

    CONTATTI SEDI CAMERALI

    Tel. 800 010955 - digitare l'interno 1 - dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12

    mail estero@fera.camcom.it 

    Tel. 0544/481510  dal lunedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00

    mail estero@fera.camcom.it 

    Tel. 0532/783 810-812  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

    mail: cento@fera.camcom.it 
    Tel. 051/6835551 dal lunedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 
     

     

     

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    CARNET A.T.A.

    Cos'è 

    Il Carnet A.T.A. (Admission Temporaire - Temporary Admission) è un documento doganale rilasciato dalla Camera di commercio, con validità massima di 12 mesi, che consente di movimentare in via temporanea merci (o animali) nei Paesi aderenti alla convenzione ATA  esonerando l'operatore dall'obbligo di depositare i diritti doganali

    Elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione ATA

    Per cosa viene utilizzato

    • Merci destinate a fiere e mostre
    • Materiale professionale
    • Campioni commerciali
    Casi di esclusione

    Non è possibile utilizzare il Carnet ATA per:

    • merci esportate temporaneamente per essere sottoposte a lavorazione o riparazione;
    • merci deperibili o i beni di consumo;
    • materiale destinato a essere utilizzato nei trasporti all’interno del Paese d’importazione;
    • materiale destinato a essere utilizzato per la fabbricazione industriale e il confezionamento di merci:
    • materiale destinato a essere utilizzato per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, l’esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che, non si tratti di utensili a mano

    Tipi di Carnet

    • CARNET ATA BASE: consente di completare al massimo 2 diverse operazioni di esportazione e reimportazione in Italia nel corso dell'anno. (non è possibile integrare il documento per ulteriori operazioni)

    • CARNET ATA STANDARD: permette un numero illimitato di viaggi nel corso dei 12 mesi di validità. Viene consegnato con la dotazione sufficiente per 4 viaggi, ma è possibile possibile integrarlo per ulteriori operazioni con fogli aggiuntivi a pagamento.

    • CARNET CPD CHINA-TAIWAN: esclusivamente per merce destinata a Taiwan

    Chi lo può richiedere

     Il  Carnet ATA può essere richiesto alla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna

    • da imprese attive iscritte a questa Camera di commercio
    • da privati cittadini residenti o professionisti nelle province di Ferrara e Ravenna
    • da enti pubblici o privati (es. Associazioni) con sede nelle province di Ferrara e Ravenna

    E' possibile, per le imprese, conferire delega alla sola trasmissione della pratica telematica ad un intermediario. Il modello base e i files allegati previsti per la richiesta di Carnet ATA dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante delegante.   

    Scarica il fac-simile della richiesta  

    Come richiederlo

    Imprese

    La richiesta va presentata per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco (Servizi e-gov - Certificazioni per l'estero).

    Per poter utilizzare il servizio è necessario:

    • disporre di un dispositivo di firma digitale

    • essere registrati al portale www.registroimprese.it con profilo "Accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche"

    1. Eseguire quindi l'accesso al sito registroimprese.it  e cliccare su Sportello Pratiche E-gov

    2. Selezionare la voce CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO per accedere al programma CERT'O

    3. Cliccare su "CREA MODELLO"

    4. inserire il numero REA e la Provincia oppure il Codice fiscale dell’impresa

    5. selezionare come tipologia di pratica "Carnet-ATA" 

    6. cliccare su "Avvia compilazione"

    7. compilare il modulo modello base indicando nella casella dell'utilizzatore il nome e cognome della/e persona/e che farà/anno le operazioni doganali con il Carnet seguito da OR ANY AUTHORIZED REPRESENTATIVE.

    8. compilare la lista. E' anche possibile scaricare il file "Template lista merci", compilarlo offline e importarlo nel modello base. 
      Il totale del valore merci viene inserito in automatico dal sistema.
      N.B. Il sistema considera la prima riga vuota come la fine della lista, perciò se ci sono righe vuote non verranno importate eventuali righe successive.

    9. cliccare su "Scarica modello base": verrà scaricato in automatico nella cartella "Download" del computer un file in formato xml, che dovrà essere firmato digitalmente
      Se si utilizza Chrome verificare di aver disabilitato il blocco pop-up per l’url 
      praticacdor.infocamere.it

    10. andare su "NUOVA" e inserire il codice fiscale e poi con il pulsante "sfoglia" caricare il file firmato digitalmente (deve avere l'estensione xml.p7m)

    11. Una volta allegati tutti i documenti, cliccare "Allega e termina", selezionare "Invia pratica" e confermare. Inviare la pratica esclusivamente alle sedi di FERRARA o RAVENNA.
      Si chiede cortesemente di comunicare l'avvenuto invio della richiesta a estero@fera.camcom.it

    12. nel caso di emissione della polizza in via automatica, in fase di istruttoria vi invieremo la pratica in rettifica comunicandovi l'importo del premio da versare e pregandovi di allegare alla pratica telematica la ricevuta del bonifico bancario o del versamente in CCPTutti gli allegati, se presenti, devono essere firmati digitalmente

    Privati - Professionisti - Enti e Associazioni

    I soggetti non iscritti al Registro delle imprese che devono richiedere un Carnet ATA sono invitati a prendere contatto con gli uffici.

    Tel. 800 010955 - tasto 1 - dalle ore 11 alle 12
     
    Email estero@fera.camcom.it

    mail estero@fera.camcom.it 

    Tel. 0532/783 810-812  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

    Tariffe

    Carnet Base - € 85,40

    Carnet Standard - € 122,00

    Carnet CPD China-Taiwan - € 85,40

    Fogli aggiuntivi o supplementari - € 1,22 cad.

    Come si utilizza

    L'ente di Garanzia Internazionale (ICC - International Chamber of Commerce) ha avviato il progetto pilota eATA, ossia il Carnet ATA elettronico.
    Il Carnet verrà per ora rilasciato in doppio formato: cartaceo (da utilizzare alle Dogane non ancora telematizzate) ed elettronico (utilizzabile tramite apposita mobil app, accessibile tramite ID e PIN rilasciati dalla Camera di commercio).
    Il sistema sarà completamente digitale a partire dal 1° gennaio 2027, fino ad allora gli utilizzatori sono tenuti a presentare anche il documento cartaceo.

    Guarda il video su come utilizzare il Carnet ATA digitale >>

    Una volta ottenuto il Carnet, leggere attentamente le regole riassunte sul retro della copertina.

    Carnet ATA e merci vanno presentati insieme ad un ufficio doganale dell'Unione Europea per la presa in carico, o nel punto di uscita oppure, prima della partenza, ad una dogana interna. che verificherà la merce e apporrà i contrassegni. In questo secondo caso, il Carnet andrà comunque esibito anche nel punto di uscita (ufficio di confine).

    Per semplificare i controlli è opportuno contrassegnare le merci con il numero d’ordine assegnato sulla lista.

    Nel corso del suo viaggio, l'utilizzatore dovrà presentare ogni volta merci e Carnet ATA alla dogana di entrata e a quella di uscita dei Paesi visitati.
    Ricordarsi, pertanto, di:

    • Verificare gli orari degli uffici doganali per ognuno dei passaggi doganali previsti.
    • Controllare che tutte le dogane interessate registrino correttamente tutte le operazioni in entrata e in uscita per non incorrere nel rischio di richiesta dei diritti doganali o tasse di regolarizzazione.

    Il Carnet  deve essere restituito alla Camera di commercio entro 8 giorni dalla data della scadenza. La mancata restituzione nei tempi dovuti comporta la responsabilità del titolare a pagare eventuali diritti doganali richiesti nel frattempo.

    Casi particolari

    Vendita merce nel Paese di importazione

    Nel caso in cui le merci o parte di esse siano vendute nel Paese di importazione, il titolare deve ottemperare al pagamento dei diritti doganali dovuti in base alle leggi locali e trasformare l'operazione di esportazione temporanea in definitiva, attraverso apposita dichiarazione alla dogana interessata.

    Furto o smarrimento del Carnet

    Se il documento viene smarrito o rubato nel corso di utilizzo, il titolare deve sporgere regolare denuncia presso le Autorità competenti e consegnarla alla Camera di commercio, che provvederà a rilasciare un duplicato della Copertina e il numero di fogli necessari per completare i viaggi. 
    Se il documento viene smarrito o rubato dopo la chiusura delle operazioni doganali, il titolare deve ugualmente sporgere regolare denuncia presso le Autorità competenti dichiarando anche se la merce è rientrata totalmente in Italia. Copia della denuncia corredata dalla dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci va consegnata alla Camera di commercio.

    Proroga del Carnet

    Il Carnet NON PUO' IN NESSUN CASO ESSERE PROROGATO. Solo la Dogana estera può autorizzare la riesportazione ritardata.
    Se la merce non può essere riesportata nei termini previsti, l'operatore può, prima della scadenza, richiedere un Carnet sostitutivo, previa verifica che la dogana estera accetti la procedura, poichè alcuni Paesi non la ammettono.
    Qualora la dogana interessata accetti il Carnet sostitutivo, l'operatore può procedere con la richiesta come per il rilascio ordinario, con gli stessi costi e previo versamento di una nuova garanzia (o emissione di nuova polizza assicurativa).
    I due Carnet dovranno essere presentati contestualmente e prima della scadenza del Carnet originario, sia alla dogana della prima operazione di esportazione, sia alla dogana del Paese dove si trova la merce per convalidare la sostituzione e la presa in carico del nuovo Carnet.

    Reimportazione ritardata

    Se la reimportazione in Italia o nell'Unione Europea avviene entro un mese dalla data di scadenza del Carnet, lo dogana può procedere autonomamente ad autorizzare la reimportazione ritardata.

    Se la reimportazione avviene oltre tale periodo, il titolare deve sottoporre alla Dogana competente una richiesta di autorizzazione alla reimportazione, allegando il nulla osta della Camera di commercio emittente. Ciò non esonera comunque il titolare dal pagamento di somme eventualmente richieste dalla Autorità estere.

    Riesportazione ritardata

    La riesportazione effettuata oltre il termine può essere autorizzata solo dalle Dogane estere, ma può comunque costituire un'irregolarità e far sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.

      CONTATTI SEDI CAMERALI

      Tel. 800 010955 - digitare l'interno 1 - dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12

      mail estero@fera.camcom.it 

      Tel. 0544/481510  dal lunedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00

      mail estero@fera.camcom.it 

      Tel. 0532/783 810-812  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

      mail: cento@fera.camcom.it 
      Tel. 051/6835551 dal lunedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 - martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 16.15
       

       

       

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      EGITTO: obbligo di registrazione al GOIEC

      I Decreti n. 992/2015 e n. 43/2016 hanno introdotto, a partire dal 1^ marzo 2016, l'obbligo per le imprese che intendono esportare prodotti in Egitto di registrarsi presso il Ministero del Commercio Estero Egiziano, il quale attesterà che l’azienda è dotata di un “Sistema di Controllo Qualità" e che gli impianti usati sono conformi agli standard ambientali, alle norme sul lavoro e ai trattati internazionali.

      La registrazione avviene attraverso il GOIEC (General Organization for Import & Export Control), sul  cui sito c’è una sezione informativa dedicata a tali formalità.
      Attraverso il sito è anche possibile inviare la domanda di registrazione in modalità online, allegando tutta la documentazione richiesta nel decreto 43/2016  

      Il GOIEC mette a disposizione un CALL CENTER operativo anche in lingua inglese.

      Documentazione da scaricare

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      Egitto: obbligatoria la procedura telematica ACI - Advanced Cargo Information

      La legge doganale egiziana n. 207 del 12 novembre 2020 ha istituito il sistema elettronico "ACI - Advanced Cargo Information", una nuova procedura telematica volta alla dematerializzazione delle procedure doganali.

      Il sistema ACI richiede all'importatore di sottoporre alle Autorità egiziane una pre-dichiarazione con le informazioni relative alla spedizione (ACID - Advanced Cargo Information Declaration) ed è obbligatoria per le merci trasportate via mare già dal 1 ottobre 2021. Per il trasporto aereo, la piena attuazione dell'ACI era inizialmente prevista per il 1° gennaio 2023 ma è stata rinviata fino a nuovo avviso. Dal 15 maggio 2022 il sistema ACI potrà comunque essere utilizzato in fase di test per le merci trasportate per via aerea.

      Adempimenti per l'esportatore

      • Registrarsi alla piattaforma Cargo X, un servizio di "corriere digitale" che permette la condivisione ed il trasferimento di dati e documenti digitali in maniera sicura.
        La registrazione va fatta una sola volta per ottenere le credenziali.
        Inserire i dati aziendali così come sono registrati presso la Camera di commercio italiana, avendo cura di inserire un contatto mail e telefonico presidiato, perchè verrà verificato. In seguito sarà possibile registrare i singoli addetti.
      • Comunicare all'IMPORTATORE per tempo e prima della spedizione, tutti i dati dei documenti relativi all'operazione di esportazione.
        Le informazioni richieste sono essenzialmente:
        • denominazione/ragione sociale - tipologia di esportatore (società, affiliato o altro) - indirizzo completo e indirizzo di posta elettronica dell'esportatore -numero di registrazione
        • partita IVA dell'importatore
        • porto di esportazione - dati del carico - dati di fatturazione - codice HS - quantità/peso delle merci. 
      • L'importatore dovrà inserire le informazioni ricevute nel sito dello Sportello unico nazionale per l'agevolazione del commercio estero egiziano - NAFEZA ottenendo, così, un NUMERO ACID, che dovrà comunicare all'esportatore perchè dovrà essere RIPORTATO sulla polizza di carico e sulla fattura commerciale.
        Se richiesto, sul certificato di origine potrà essere riportato nella casella 5 "osservazioni").
      • Caricare i documenti sulla piattaforma Cargo X almeno 48 ore prima della partenza delle merci e consegnare gli originali al vettore. I documenti così compilati devono accompagnare il carico ed essere presentati alle autorità doganali. In caso contrario, la merce non può essere sdoganata e sarà respinta al mittente.
        L'esportatore è invitato ad apporre un "codice GS1" sulle scatole e sugli imballaggi dei prodotti importati. Si tratta di un codice a barre di 14 cifre per garantire la tracciabilità e l'identificazione delle merci. Il sistema GS1 interagisce direttamente con il sistema ACI. Qualora non sia possibile l'utilizzo del codice GS1, l'esportatore ha comunque l'obbligo di specificare in fattura il prodotto e il numero del relativo lotto.

      Ulteriori Approfondimenti

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