Servizi digitali, Linkedin, E-commerce per le imprese della provincia di Ferrara
Incontro operativo per illustrare i nuovi servizi e come richiederli:
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Il corso, organizzato da NIBI, la Business School di Promos Italia, è finalizzato a promuovere un
Il webinar ha l'obiettivo di illustrare gli strumenti di base del digital export per le aziende d
Per gli accessori, i pezzi di ricambio, e utensili le linee guida Eurochambres sulle regole di origine non preferenziale (Ed. Gennaio 2022) prevedono alcune facilitazioni
Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili, che devono essere utilizzati insieme a una macchina, apparecchio o veicolo si considerano della stessa origine se
COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE PER SPEDIZIONE CONTEMPORANEA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI |
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Casella 6 del certificato di origine |
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Autocertificazione |
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I ricambi da utilizzare con qualsiasi attrezzatura, macchina, apparecchio o veicolo precedentemente esportato, elencato nelle sezioni XVI, XVII o XVIII della nomenclatura combinata (quindi classificato nei capitoli compresi dall' 84 al 92) si considerano della stessa origine se:
Al fine di garantire l'applicazione di tale norma, la Camera di commercio può richiedere prove supplementari, in particolare (copia della fattura relativa all'apparecchiatura, macchina, apparecchio o veicolo precedentemente esportato, copia del contratto o qualsiasi altro documento che dimostri che la consegna verrà effettuata come parte del normale servizio di manutenzione ecc.).
Si sconsiglia l'utilizzo di questa facilitazione nel caso in cui l'origine dichiarata differisca eventuali marcature/etichettature del ricambio esportato perchè si può incorrere facilmente nel fermo da parte delle autorità doganali.
COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE PER SPEDIZIONE SUCCESSIVA DI PEZZI DI RICAMBIO |
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Casella 5 | Inserire i dati relativi al certificato di origine con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario cui sono destinati i pezzi di ricambio (n.ro di serie e data) |
Casella 6 | Dicitura "Pezzi di ricambio essenziali per...(indicare la stessa descrizione del macchinario precedentemente esportato)", seguito dalla descrizione degli articoli in spedizione (eventualmente raggruppati per macro voci). |
Parte autocertificativa | Pezzi di ricambio essenziali con stessa origine del macchinario precedentemente esportato con CO n. ... del ... elencato nella sezione (indicare la sezione XVI, XVII o XVIII) e rientranti nel suo normale equipaggiamento per natura e numero in applicazione delle Linee Guida Eurochambres gennaio 2022 |
Allegati | Copia del certificato di origine con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario |
Fattura | Dovrà essere chiaramente riportato in fattura "Pezzi di ricambio essenziali per ...(indicare la descrizione del macchinario) precedentemente esportato con indicazione della nomenclatura combinata utilizzata nella precedente esportazione. |
Per pezzi di ricambio non essenziali e per gli accessori esportati successivamente al bene principale e, in generale, per le forniture di ricambi ai distributori, il rilascio del certificato di origine avviene con le normali procedure di valutazione dell'origine.
Si dovrà quindi determinare l'origine specifica di ogni singolo pezzo e, in caso di origine estera, allegare le prove di origine. L'esiguo valore dei pezzi non comporta semplificazioni delle consuete regole.
1. SPEDITORE |
Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il paese) dello speditore. Per speditore si intende:
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NOTE
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2. DESTINATARIO |
Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il paese) dell’acquirente ESTERO. Il nome del paese deve essere indicato per esteso. Se l'acquirente e il destinatario finale non coincidono è possibile indicare entrambi gli indirizzi o solo il destinatario finale, a condizione che figuri chiaramente anche in fattura. E' anche possibile scrivere soltanto "all'ordine" (eventualmente seguito dal nome del Paese estero, se risulta dalla documentazione commerciale). |
NOTE Se viene richiesto un certificato di origine per l'ITALIA scrivere solo "ALL'ORDINE", |
3. PAESE DI ORIGINE |
Indicare il nome completo del Paese di origine della merce.
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NOTE - MERCE DI ORIGINE MULTIPLA
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4. |
La compilazione è facoltativa tranne che per i certificati destinati all'IRAQ. E' raccomandata in caso di merce alla rinfusa o di non facile identificazione. Indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro) o "trasporti misti" in caso di mezzi diversi. Se conosciuti possono anche essere riportati i dettagli del container, del porto di destino. Tutte le informazioni inserite, tuttavia, devono essere presenti anche in fattura. Se i dettagli della spedizione non sono noti al momento della richiesta del certificato di origine è possibile lasciare vuoto il campo oppure utilizzare la dicitura "da stabilirsi". |
NOTE
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5. OSSERVAZIONI |
La compilazione è facoltativa (tranne che per i certificati destinati all'Iraq). E' un campo libero, utilizzabile per le diciture e informazioni che non possono essere inserite altrove. Si possono inserire i riferimenti della fattura, buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa... |
NOTE
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6. NUMERO D'ORDINE, MARCHE, NUMERI, QUANTITA' E NATURA DEI COLLI, DENOMINAZIONE DELLE MERCI |
Descrizione completa delle merci elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ricorrendo sia ai termini tecnici propri dei prodotti esportati, sia la denominazione commerciale. La descrizione deve consentire l'identificazione esatta delle merci, utile anche alla corretta classificazione doganale. Se lo spazio non è sufficiente si può: |
NOTE Non si può ricorrere alla "fattura allegata" se essa contiene: dichiarazioni di origine preferenziale, di libera esportazione, di autenticità dei prezzi, l'indicazione dei codici doganali, ... |
7. QUANTITA' |
Indicare la quantità dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi, ecc. ). Se viene indicato il peso, precisare se si tratta del peso netto o del peso lordo. |
NOTE La quantità dichiarata deve apparire anche sulla fattura di vendita. |
DICHIARAZIONE DI ORIGINE "Il richiedente dichiara inoltre" |
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NOTE La sola documentazione ammessa per la merce estera è:
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Il Numero Meccanografico è un codice alfanumerico che identifica le imprese che operano abitualmente con l'estero.
Non costituisce né un'autorizzazione, né un titolo abilitante ed ha valenza a soli fini statistici. Normalmente è richiesto dalle banche, secondo le disposizioni dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC), per la compilazione delle Comunicazioni valutarie statistiche
Può essere richiesto dalle imprese che hanno già denunciato l’inizio attività al Registro delle Imprese della Camera di commercio, risultano in regola con il diritto annuale e possono dimostrare l'abitualità ad operare con l'estero
Si considera abitualmente operante con l'estero l'impresa o il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, comprovati da corrispondente documentazione:
I dati raccolti dalle Camere di commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono in ITALIANCOM, la banca dati nazionale degli esportatori abituali.
Per garantirne l' aggiornamento, le imprese sono tenute a CONVALIDARE la loro posizione entro il 31 dicembre di ogni anno
La richiesta di assegnazione o di convalida annuale va effettuata per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco (Servizi e-gov - Operatori con l'estero).
Per poter utilizzare il servizio è necessario:
La richiesta telematica può essere anche trasmessa da un intermediario in possesso di apposita procura.
In caso di richiesta di assegnazione, oltre a compilare il questionario on line, è necessario allegare un documento comprovante il requisito dell'abitualità ad operare all'estero, come per esempio:
Per la convalida annuale è sufficiente compilare il questionario con i dati aggiornati
In caso la pratica di assegnazione o di convalida venga trasmessa da un intermediario, è necessario allegare:
Attribuzione del Numero Meccanografico - € 3,00
Convalida annuale - € 3,00
Cancellazione - Gratuita
Stampa dell'Attestazione - € 3,00
Ufficio Progettazione e gestione misure contributive, Coordinamento progetti internazionali (Promos Italia) Certificazioni estere (sede di Ferrara)
Tel. 0532/783 810-812 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Circolare ministeriale n. 3576/C del 6 maggio 2004
E' un documento utilizzato per esigenze doganali e commerciali nei rapporti tra l'Unione Europea ed i Paesi terzi, ed è esclusivamente destinato a provare l'origine non-preferenziale (made in) delle merci. Non attesta, quindi, l'esportazione, sebbene sia rilasciato in relazione ad una operazione di esportazione, da documentare con una fattura di vendita all'estero.
Va richiesto online tramite lo sportello telematico delle "certificazioni per l'estero" scegliendo come destinazione Camera di commercio di Ferrare e Ravenna e successivamente lo sportello di destinazione di competenza (Ravenna, Lugo, Ferrara o Cento).
Registrazione su www.registroimprese.it, sottoscrivendo un abbonamento gratuito al servizio Telemaco di tipo completo (consultazione+invio pratiche+richiesta certificati).
Versamento del prepagato per il pagamento online dei diritti di segreteria
Il pagamento avviene in modalità elettronica: il sistema calcola automaticamente l'importo dei diritti di segreteria per i documenti richiesti e lo "scala" dal credito prepagato.
La fatturazione avviene al momento del versamento, a cura di InfoCamere, Società di Informatica delle Camere di Commercio Italiane, che gestisce il servizio Telemaco.
Il costo dei certificati di origine è pari a 5 euro per diritti i segreteria per l'originale e di 5 euro per ciascuna copia ulteriore.
Nel caso di stampa in azienda su carta standard (foglio bianco) vengono sempre rilasciati l'originale ed una copia, pertanto il costo minimo è di 10 euro.
A seguito della attivazione, che sarà comunicata all'indirizzo mail indicato nel modulo di adesione, l'impresa potrà procedere alla richiesta telematica come indicato nei paragrafi precedenti.
Al termine della compilazione della richiesta:
Al termine dell'istruttoria l'impresa riceverà, all'indirizzo PEC e di posta elettronica indicati nel modulo di adesione alla stampa in azienda, il certificato (e/o il visto) firmato dal funzionario camerale in forma olografa e digitale.
Il ritiro avviene
- con modalità telematica, previa adesione al servizio di stampa in azienda su foglio bianco
oppure
- ritiro del certificato d'origine cartaceo alla reception della sede di Ravenna o allo sportello di Lugo.
Si precisa che i certificati d'origine potranno essere ritirati presso:
- la Recepition della sede di Ravenna dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,15
- lo sportello della sede decentrata di Lugo dal secondo giorno successivo al ricevimento della mail di chiusura della pratica con esito positivo, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,15.
In caso di smarrimento del Certificato di Origine, è necessario farne denuncia alle autorità competenti.
La Camera può rilasciare un duplicato, su richiesta dell'impresa, alla quale andrà allegata la copia della denuncia. Il duplicato può essere rilasciato a condizione che la richiesta venga presentata entro 6 mesi dal rilascio del certificato smarrito e che l'impresa si impegnI a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.
Il nuovo certificato dovrà recare la dicitura “duplicato” e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza.
Modulo di richiesta duplicato
Di norma il certificato di origine è rilasciato quando le merci alle quali si riferisce sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.
Le linee guida internazionali ICC prevedono che le richieste per il certificato di origine possano essere accettate entro 3 mesi dalla data di spedizione delle merci.
Tuttavia, sentita Unioncamere, la Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, in via eccezionale, accetta richieste entro 6 mesi dalla data di spedizione, se la richiesta del certificato di origine è adeguatamente motivata e non vi è alcuna indicazione di eventuali irregolarità .
Pertanto, nel caso di spedizione già avvenuta da oltre un mese e all'interno delle tempistiche sopraindicate, sarà possibile ottenere il certificato allegando, alla richiesta telematica:
Ricordare di spuntare l'opzione "certificato a posteriori" al momento della richiesta telematica.
Per gli accessori, i pezzi di ricambio, e utensili le linee guida Eurochambres sulle regole di origine non preferenziale (Ed. Gennaio 2022) prevedono alcune facilitazioni.
Tel. 0544/481510 dal lunedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00
Tel. 0532/783 810-812 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Il Carnet A.T.A. (Admission Temporaire - Temporary Admission) è un documento doganale rilasciato dalla Camera di commercio, con validità massima di 12 mesi, che consente di movimentare in via temporanea merci (o animali) nei Paesi aderenti alla convenzione ATA esonerando l'operatore dall'obbligo di depositare i diritti doganali
Elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione ATA
Non è possibile utilizzare il Carnet ATA per:
CARNET ATA BASE: consente di completare al massimo 2 diverse operazioni di esportazione e reimportazione in Italia nel corso dell'anno. (non è possibile integrare il documento per ulteriori operazioni)
CARNET ATA STANDARD: permette un numero illimitato di viaggi nel corso dei 12 mesi di validità. Viene consegnato con la dotazione sufficiente per 4 viaggi, ma è possibile possibile integrarlo per ulteriori operazioni con fogli aggiuntivi a pagamento.
CARNET CPD CHINA-TAIWAN: esclusivamente per merce destinata a Taiwan
Il Carnet ATA può essere richiesto alla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna
E' possibile, per le imprese, conferire delega alla sola trasmissione della pratica telematica ad un intermediario. Il modello base e i files allegati previsti per la richiesta di Carnet ATA dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante delegante.
Scarica il fac-simile della richiesta
La richiesta va presentata per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco (Servizi e-gov - Certificazioni per l'estero).
Per poter utilizzare il servizio è necessario:
disporre di un dispositivo di firma digitale
essere registrati al portale www.registroimprese.it con profilo "Accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche"
Eseguire quindi l'accesso al sito registroimprese.it e cliccare su Sportello Pratiche E-gov
Selezionare la voce CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO per accedere al programma CERT'O
Cliccare su "CREA MODELLO"
inserire il numero REA e la Provincia oppure il Codice fiscale dell’impresa
selezionare come tipologia di pratica "Carnet-ATA"
cliccare su "Avvia compilazione"
compilare il modulo modello base indicando nella casella dell'utilizzatore il nome e cognome della/e persona/e che farà/anno le operazioni doganali con il Carnet seguito da OR ANY AUTHORIZED REPRESENTATIVE.
compilare la lista. E' anche possibile scaricare il file "Template lista merci", compilarlo offline e importarlo nel modello base.
Il totale del valore merci viene inserito in automatico dal sistema.
N.B. Il sistema considera la prima riga vuota come la fine della lista, perciò se ci sono righe vuote non verranno importate eventuali righe successive.
cliccare su "Scarica modello base": verrà scaricato in automatico nella cartella "Download" del computer un file in formato xml, che dovrà essere firmato digitalmente
Se si utilizza Chrome verificare di aver disabilitato il blocco pop-up per l’url praticacdor.infocamere.
andare su "NUOVA" e inserire il codice fiscale e poi con il pulsante "sfoglia" caricare il file firmato digitalmente (deve avere l'estensione xml.p7m)
Una volta allegati tutti i documenti, cliccare "Allega e termina", selezionare "Invia pratica" e confermare. Inviare la pratica esclusivamente alle sedi di FERRARA o RAVENNA.
Si chiede cortesemente di comunicare l'avvenuto invio della richiesta a estero@fera.camcom.it
nel caso di emissione della polizza in via automatica, in fase di istruttoria vi invieremo la pratica in rettifica comunicandovi l'importo del premio da versare e pregandovi di allegare alla pratica telematica la ricevuta del bonifico bancario o del versamente in CCP. Tutti gli allegati, se presenti, devono essere firmati digitalmente
I soggetti non iscritti al Registro delle imprese che devono richiedere un Carnet ATA sono invitati a prendere contatto con gli uffici.
Tel. 0532/783 810-812 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Carnet Base - € 85,40
Carnet Standard - € 122,00
Carnet CPD China-Taiwan - € 85,40
Fogli aggiuntivi o supplementari - € 1,22 cad.
Guarda il video su come utilizzare il Carnet ATA digitale >>
Carnet ATA e merci vanno presentati insieme ad un ufficio doganale dell'Unione Europea per la presa in carico, o nel punto di uscita oppure, prima della partenza, ad una dogana interna. che verificherà la merce e apporrà i contrassegni. In questo secondo caso, il Carnet andrà comunque esibito anche nel punto di uscita (ufficio di confine).
Per semplificare i controlli è opportuno contrassegnare le merci con il numero d’ordine assegnato sulla lista.
Nel corso del suo viaggio, l'utilizzatore dovrà presentare ogni volta merci e Carnet ATA alla dogana di entrata e a quella di uscita dei Paesi visitati.
Ricordarsi, pertanto, di:
Il Carnet deve essere restituito alla Camera di commercio entro 8 giorni dalla data della scadenza. La mancata restituzione nei tempi dovuti comporta la responsabilità del titolare a pagare eventuali diritti doganali richiesti nel frattempo.
Nel caso in cui le merci o parte di esse siano vendute nel Paese di importazione, il titolare deve ottemperare al pagamento dei diritti doganali dovuti in base alle leggi locali e trasformare l'operazione di esportazione temporanea in definitiva, attraverso apposita dichiarazione alla dogana interessata.
Se il documento viene smarrito o rubato nel corso di utilizzo, il titolare deve sporgere regolare denuncia presso le Autorità competenti e consegnarla alla Camera di commercio, che provvederà a rilasciare un duplicato della Copertina e il numero di fogli necessari per completare i viaggi.
Se il documento viene smarrito o rubato dopo la chiusura delle operazioni doganali, il titolare deve ugualmente sporgere regolare denuncia presso le Autorità competenti dichiarando anche se la merce è rientrata totalmente in Italia. Copia della denuncia corredata dalla dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci va consegnata alla Camera di commercio.
Il Carnet NON PUO' IN NESSUN CASO ESSERE PROROGATO. Solo la Dogana estera può autorizzare la riesportazione ritardata.
Se la merce non può essere riesportata nei termini previsti, l'operatore può, prima della scadenza, richiedere un Carnet sostitutivo, previa verifica che la dogana estera accetti la procedura, poichè alcuni Paesi non la ammettono.
Qualora la dogana interessata accetti il Carnet sostitutivo, l'operatore può procedere con la richiesta come per il rilascio ordinario, con gli stessi costi e previo versamento di una nuova garanzia (o emissione di nuova polizza assicurativa).
I due Carnet dovranno essere presentati contestualmente e prima della scadenza del Carnet originario, sia alla dogana della prima operazione di esportazione, sia alla dogana del Paese dove si trova la merce per convalidare la sostituzione e la presa in carico del nuovo Carnet.
Se la reimportazione in Italia o nell'Unione Europea avviene entro un mese dalla data di scadenza del Carnet, lo dogana può procedere autonomamente ad autorizzare la reimportazione ritardata.
Se la reimportazione avviene oltre tale periodo, il titolare deve sottoporre alla Dogana competente una richiesta di autorizzazione alla reimportazione, allegando il nulla osta della Camera di commercio emittente. Ciò non esonera comunque il titolare dal pagamento di somme eventualmente richieste dalla Autorità estere.
La riesportazione effettuata oltre il termine può essere autorizzata solo dalle Dogane estere, ma può comunque costituire un'irregolarità e far sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.
Tel. 0544/481510 dal lunedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00
Tel. 0532/783 810-812 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
I Decreti n. 992/2015 e n. 43/2016 hanno introdotto, a partire dal 1^ marzo 2016, l'obbligo per le imprese che intendono esportare prodotti in Egitto di registrarsi presso il Ministero del Commercio Estero Egiziano, il quale attesterà che l’azienda è dotata di un “Sistema di Controllo Qualità" e che gli impianti usati sono conformi agli standard ambientali, alle norme sul lavoro e ai trattati internazionali.
La registrazione avviene attraverso il GOIEC (General Organization for Import & Export Control), sul cui sito c’è una sezione informativa dedicata a tali formalità.
Attraverso il sito è anche possibile inviare la domanda di registrazione in modalità online, allegando tutta la documentazione richiesta nel decreto 43/2016
Il GOIEC mette a disposizione un CALL CENTER operativo anche in lingua inglese.
La legge doganale egiziana n. 207 del 12 novembre 2020 ha istituito il sistema elettronico "ACI - Advanced Cargo Information", una nuova procedura telematica volta alla dematerializzazione delle procedure doganali.
Il sistema ACI richiede all'importatore di sottoporre alle Autorità egiziane una pre-dichiarazione con le informazioni relative alla spedizione (ACID - Advanced Cargo Information Declaration) ed è obbligatoria per le merci trasportate via mare già dal 1 ottobre 2021. Per il trasporto aereo, la piena attuazione dell'ACI era inizialmente prevista per il 1° gennaio 2023 ma è stata rinviata fino a nuovo avviso. Dal 15 maggio 2022 il sistema ACI potrà comunque essere utilizzato in fase di test per le merci trasportate per via aerea.