Art. 13 - Adempimenti della segreteria
Nel caso in cui la controversia sia deferita ad un Collegio di arbitri e le parti abbiano disposto che il terzo arbitro deve essere nominato dalle medesime o dagli arbitri già nominati, la segreteria della Camera Arbitrale, entro 15 giorni dall’ultima comunicazione di accettazione della nomina, invita le parti o gli arbitri a procedere alla nomina del terzo arbitro. qualora non si provveda alla nomina entro il termine stabilito, il terzo arbitro è nominato secondo quanto disposto dal precedente articolo 6.
La segreteria della Camera Arbitrale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi con i documenti allegati entro 5 giorni dall’accettazione.
Gli arbitri si costituiscono in organo giudicante entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla segreteria arbitrale. La costituzione in organo giudicante avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri in cui vengono indicate la sede dell’arbitrato e le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
L’arbitro unico si costituisce organo giudicante dalla data di accettazione della nomina ad arbitro.