Art. 11 - Ricusazione degli arbitri
La parte può ricusare l’arbitro nei casi previsti dall’art. 51 del codice di procedura civile.
La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso alla Camera Arbitrale entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accettazione della nomina e della dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza delle cause di ricusazione.
Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, la Camera Arbitrale, tenendo conto anche dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell’arbitro.