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Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara - News

Iscritto al n. 60 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione

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Novità in materia di mediazione e conciliazione

In sintesi le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 modificato dal D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148.

Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa

Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Controversie oggetto di mediazione: controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

Forma degli atti: gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Al procedimento si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, che può prevedere lo svolgimento della mediazione secondo modalità telematiche.

Accesso alla mediazione: la domanda è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo.
L'istanza deve indicare:

  • organismo
  • le parti
  • l'oggetto
  • le ragioni della pretesa

Condizione di procedibilità:
Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo (20 marzo 2011) l'esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio (è condizione di procedibilità della domanda giudiziale) per le controversie relative a:

  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, così come previsto dal D.L. 29/12/2010 n. 225 convertito con L. 26/02/2011 n. 10, l'esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio anche per le controversie relative a:

  • condominio
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

Durata:
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi

Procedimento:
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Statodi una somma di  importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
E' possibile la nomina di esperti o periti.

Il ruolo del mediatore
Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Se la conciliazione riesce il processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il verbale di accordo
Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Spese processuali
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice

  • non può ottenere la ripetizione delle spese riferite al periodo successivo alla formulazione della stessa;
  • deve rimborsare le spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo
  • deve versare un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per l'eventuale compenso dovuto all'esperto.

Organismi di conciliazione

  • La formazione del registro degli organismi
  • l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali
  • la determinazione delle indennità

sono disciplinate con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.
Iscrizione a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti per

  • organismi costituiti dagli ordini degli avvocati presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
  • organismi speciali costituiti dagli ordini professionali, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
  • organismi costituiti dalle camere di commercio.

La formazione dei conciliatori
Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione.

Agevolazioni fiscali
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Gratuito patrocinio
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio (i costi della procedura sono a carico dell'organismo).

Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (controversie societarie e bancarie) e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto.
Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati (i relativi procedimenti sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto).

Contatti

Servizio di Conciliazione

Tel. 0532 783923

Fax 0532 783840

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