Art. 8 - Elenco degli arbitri
La Camera Arbitrale, avvalendosi anche degli ordini e collegi professionali, forma e provvede alla relativa revisione triennale di elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche e tecniche che si ritengano idonee a svolgere funzioni arbitrali, secondo modalità che vengono definite dal consiglio arbitrale in carica.
L’elenco è pubblico.
Qualora si verifichino particolari esigenze, la Camera Arbitrale può includere nell’elenco altre persone dotate di specifica competenza.
La Camera Arbitrale può disporre, con deliberazione, la cancellazione di iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, qualora risultino responsabili di gravi fatti che rivelino la inidoneità alle funzioni arbitrali.
La deliberazione di cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l’interessato ed ha carattere strettamente riservato.
Le iscrizioni possono avvenire con deliberazione assunta di propria iniziativa da parte della Camera Arbitrale, previo assenso dell’interessato, o su domanda dello stesso.
Le eventuali domande dovranno essere corredate della opportuna documentazione relativa a:
- titoli di studio posseduti;
- esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
- esperienze acquisite in materia arbitrale;
- partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
- pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche;
- ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita;
- dichiarazione di accettazione del regolamento, da parte dell’arbitro, e delle tariffe stabilite.