Art. 18 - Termini per il deposito del lodo definitivo
Salva diversa disposizione delle parti, l’arbitro deve depositare presso la segreteria della Camera Arbitrale il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4, quale organo giudicante, ponendo fine al procedimento.
Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, e quando occorre procedere alla sostituzione dell’arbitro.
La richiesta di procedimenti cautelari al giudice ordinario non sospende il procedimento arbitrale.
Per ciò che concerne il termine per la pronuncia del lodo si fa rinvio all’art. 820 del codice di procedura civile.