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Art. 10 - Accettazione della nomina

ultima modifica 24/08/2016 13:34
2.5


Effettuata la nomina dell’arbitro, la segreteria della Camera Arbitrale ne informa le parti e l’arbitro stesso che, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, dovrà comunicare alla segreteria, mediante raccomandata a/r, la propria accettazione nonché la propria dichiarazione di indipendenza; in mancanza, la nomina si intende non accettata.
La parte provvede alla nomina di un nuovo arbitro in sostituzione di quello che non ha accettato.
Le nomine, le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza dell’arbitro sono comunicate dalla segreteria della Camera Arbitrale alle parti e agli arbitri (se previsti).
Gli arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti, rispettivamente dalle parti o dalla Camera Arbitrale, a seconda di chi aveva provveduto alla nomina.
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