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Giocattoli - Obblighi degli operatori

ultima modifica 06/02/2023 11:15
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Obblighi del fabbricante

Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

Il fabbricante è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 D.Lgs n. 54/2011, fra i quali:

  • all'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 9 e all'allegato II;
  • i fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'art. 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'art. 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'art. 13, una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura CE di cui all'art. 14;
  • i fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato;
  • i fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinchè la produzione in serie continui ad essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonchè delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo;
  • laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio;
  • i fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo;
  • i fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato;
  • i fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana;
  • i fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata;
  • i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dalle autorità competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi del rappresentante autorizzato
Il rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.
Il rappresentante autorizzato è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art. 4 D.Lgs n. 54/2011, fra cui:

  • il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato;
  • gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato
  • il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
  • mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
  • a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
  • cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Obblighi dell'importatore
L'importatore è una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo.
L'importatore è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 5 D.Lgs 54/2011, tra i quali:

  • gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi;
  • prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art.3, commi 6 e 7;
  • l'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'art. 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato;
  • gli importatori assicura che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile e in materia di tutela ambientale;
  • gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'art. 9 e all'allegato II;
  • ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonchè dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio
  • gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata;
  • gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità;
  • gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi dei distributori
Il distributore è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.
Il distributore è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 6 D.Lgs n. 54/2011, tra i quali:

  • quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili;
  • prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7 e 8 e all'art. 5 commi 3 e 4;
  • il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'art. 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonchè il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  • i distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'art 9 e all'allegato II;
  • i distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata;
  • i distributori, a seguito di una richiesta motivata dalle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi degli operatori economici
Operatori economici sono il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore.
L'operatore economico è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art. 8 D.Lgs n. 54/2011, fra cui:

  • gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito;
  • gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.
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