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DPI - Importatori

ultima modifica 19/03/2020 10:12
2.3

definizione

Importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione un DPI originario di un Paese terzo.

Obblighi degli importatori (art. 10 Regolamento UE 2016/425)

  • immettono sul mercato solo DPI conformi; se ritengono che il DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II, non lo immettono sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme e ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza;
  • assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
  • assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul DPI siano apposti la marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione;
  • indicano sul DPI o, ove ciò non sia possibile, sull'imaballaggio o in un documento di accompagnamento, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto devono essere in lingua italiana;
  • garantiscono che il DPI sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
  • garantiscono che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati allegato II del Regolamento UE 2016/425;
  • laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati, eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul DPI messo a disposizione sul mercato; esaminano i reclami dei DPI non conformi e i richiami, mantenendone, se del caso, un registro degli stessi; informano i distributori di tale monitoraggio;
  • se ritengono che il DPI da essi immesso sul mercato non sia conforme al Reg. UE 2016/425 prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale DPI, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualore il DPI presenti un rischio, ne informano immediatamente le autorità nazionali, competenti degli Stati membri in cui lo hanno messo a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • per dieci anni dalla data in cui il DPI è stato immesso sul mercato mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e, garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del DPI in una lingua facilmente compresa da tale autorità e cooperano con essa, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI immesso sul mercato.

Gli operatori economici (fabbricante, importatore, mandatario, distributore) indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:

  • qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un DPI;
  • qualsiasi operatore economico a cui esso hanno fornito un DPI.

Tali informazioni devono essere disponibili per dieci anni dopo che è stato fornito un DPI e per dieci anni dopo che essi hanno fornito un DPI.

 

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