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Invenzione - approfondimenti

ultima modifica 09/08/2016 04:00
2.0

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della Proprietà Industriale al - art. 45 e segg., art. 160

REQUISITI PER LA BREVETTABILITA' DI UN'INVENZIONE INDUSTRIALE

novità:

il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;

originalità:

il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;

applicazione industriale:

si considera atta ad avere un'applicazione industriale l'invenzione il cui oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;

liceità:

il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

NON SONO CONSIDERATE INVENZIONI:

  • le scoperte scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi.

durata:

I diritti del brevetto durano 20 anni dalla data della domanda.
Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico (18 mesi o 90 giorni dalla data di deposito della domanda, oppure dalla data di priorità).

brevettazione alternativa

A chi chiede il brevetto di invenzione industriale è consentito di presentare contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. Tali domande devono essere depositate contestualmente e su ciascuna domanda deve essere fatta esplicita menzione del contemporaneo deposito dell'altra (annotazioni speciali del modulo).
E' prevista la possibilità che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel corso dell'esame della domanda di invenzione, possa modificare l'ambito di protezione da invenzione a modello di utilità. In tal caso invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale ha effetto dalla domanda di presentazione originaria.

priorità di precedenti depositi

Chi deposita in Italia un brevetto per invenzione industriale che sia stato registrato in precedenza in uno Stato estero, facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall’Italia, che riconosce il diritto di priorità, può rivendicare che la domanda italiana produca i suoi effetti dalla data di deposito della domanda estera.

Il termine di priorità previsto dalla Convenzione Unione di Parigi, per le invenzioni industriali, è di dodici  mesi.

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