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S.C.I.A. - Segnalazione Certificata Inizio Attività

ultima modifica 18/11/2011 12:11

La Legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha riformulato l'art. 19 della legge n. 241/1990 introducendo la SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività

La SCIA prende il posto, pertanto, della "dichiarazione di inizio attività", che a sua volta aveva sostituito la "denuncia di Inizio attività".

In base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzaizone, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.

Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato.

Potrà inoltre essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, c. 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.

L'amministrazione ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un temrine fissato dall'amministrazione medesima.

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, (v., anche, l'art. 25, c. 3 del decreto legislativo n. 59 del 2010), essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995.

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