Prodotti tessili
prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti da fibre tessili.
Oltre che i prodotti composti esclusivamente da fibre tessili, sono da considerare prodotti tessili anche quelli che contengono almeno l’80% in peso di fibre tessili, ed anche tutti i tessuti utilizzati in altre applicazioni (es. copertura mobili, pavimenti, etc…) in cui sia verificata tale percentuale
Dati obbligatori: attraverso apposita etichetta devono essere indicati le denominazioni del prodotto tessile, i qualificativi e i dati relativi alla composizione che devono essere facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le etichette o contrassegni all’atto della vendita o offerta al consumatore finale devono essere redatti anche in italiano.
I prodotti composti di due o più parti con diversa composizione fibrosa vanno muniti di etichetta indicante tale composizione per ciascuna delle parti, a meno che questa sia presente in una percentuale in peso inferiore al 30%. Tale etichetta deve consentire al consumatore finale di poter agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni.
Le informazioni fornite all’atto dell’immissione sul mercato di prodotti tessili, in tutti i casi, non devono dar luogo a confusione con le denominazioni.
Fabbricante e venditore e loro obblighi: per il fabbricante, conservare per due anni le fatture, la documentazione tecnica e amministrativa a decorrere dalla data delle fatture di vendita con le quali si determina la data dell’immissione del prodotto al consumo finale.
Per il venditore, l’obbligo riguarda le sole fatture di acquisto e la documentazione amministrativa. Il venditore deve inoltre verificare la presenza dell’etichetta.
Vigilanza: è di competenza del Ministero delle Attività Produttive che la esercita anche tramite le Camere di Commercio.

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