Occhiali da sole
sono classificati tra i "dispositivi di protezione individuale" e cioè di uso non professionale ma finalizzati alla salvaguardia della persona che li indossa, o comunque li porta con sé, da rischi per la salute e la sicurezza (in particolare dai rischi dovuti alle radiazioni solari).
Oltre che a proteggere dai rischi riconducibili alle radiazioni solari, gli occhiali da sole devono, tra gli altri:
- limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore;
- avere lenti che non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà in condizioni di impiego prevedibili.
Dati obbligatori: gli occhiali devono essere corredati di marcatura CE e accompagnati da nota informativa.
La marcatura CE deve essere posta sugli occhiali o sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Così il fabbricante attesta la rispondenza ai requisiti.
La nota informativa, rilasciata dal fabbricante, deve indicare:
- la categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione)
- il tipo di filtro solare (es. fotocromatico, polarizzante o degradante)
- la classe ottica (1° o 2°, in base alla qualità ottica della lente)
- le istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione.
- Fabbricante e venditore e loro obblighi ( il fabbricante è colui che produce/importa il dispositivo di protezione).
Il fabbricante ha l’obbligo:
- di apporre la marcatura CE, assumendosi così la responsabilità che il dispositivo sia conforme alle norme armonizzate;
- di conservare a disposizione dell’autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica.
Il venditore ha l'obbligo di non rimuovere dall'occhiale per nessun motivo la nota informativa.
Vigilanza: è di competenza del Ministero delle Attività Produttive che la esercita anche tramite le Camere di Commercio.

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