Giocattoli
prodotti che sono predisposti e destinati, in modo evidente, a fini di gioco ai minori di 14 anni.
Un giocattolo si intende immesso sul mercato non solo quando è venduto, ma anche quando è distribuito gratuitamente.
Dati obbligatori: in maniera visibile, leggibile e indelebile devono essere apposti sui giocattoli o sulla confezione che li contiene:
- marcatura CE, la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm;
- nome e/o ragione sociale e/o marchio del fabbricante;
- indirizzo del fabbricante o del mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato;
- avvertenze d’uso e precauzioni (ad esempio gamma d’età).
Fabbricante e venditore e loro obblighi (il fabbricante è colui che produce/importa il giocattolo).
Il fabbricante ha l’obbligo:
- di apporre la marcatura CE, assumendosi così la responsabilità che il giocattolo sia conforme alle norme armonizzate;
- di conservare a disposizione dell’autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica.
Il venditore ha l’obbligo di verificare la presenza della marcatura CE.
Vigilanza: è di competenza del Ministero delle Attività Produttive che la esercita anche tramite le Camere di Commercio.

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