Risparmio di carburante e contenimento emissioni di CO2
Serie di adempimenti a carico dei costruttori e dei commercianti (con riferimento comunque alle sole autovetture nuove) in materia di informazioni da fornire sui relativi consumi di carburante e sulle emissioni di CO2.
Il D.P.R. n.84/2003 ha definito e disciplinato una serie di nuovi adempimenti a carico dei costruttori e dei responsabili dei punti vendita di autovetture destinate al trasporto di persone (aventi al massimo otto posti a sedere, oltre a quello del conducente, con riferimento soltanto a quelle nuove, escludendo i veicoli speciali ed i mezzi a due e tre ruote), al fine di assicurare adeguate possibilità d’informazione a tutti i potenziali acquirenti in merito alle caratteristiche in termini di consumo di carburante e di emissione di anidride carbonica.
Tale normativa, che rientra nella strategia comunitaria finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2 (fra i principali responsabili dell’effetto serra) ed al contenimento dei consumi di carburante, mira a porre i consumatori nelle condizioni di effettuare una scelta consapevole in fase di acquisto.
Gli strumenti attraverso i quali si realizzerà l’informazione sono quattro:
- una Guida al risparmio di carburanti e sulle emissioni di CO2 delle autovetture, redatta con cadenza annuale dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base delle informazioni fornite dai costruttori, che dovrà essere disponibile gratuitamente, su richiesta, presso i punti vendita e presso le Camere di Commercio anche on line;
- un’etichetta (avente caratteristiche disciplinate nell’allegato I del DPR) relativa al consumo di carburante - espresso in litri per 100 chilometri o in chilometri per litro - ed alle emissioni di CO2– espresso in grammi per chilometro -, che dovrà essere apposta presso i punti vendita in modo visibile su ciascun modello di autovettura ovvero affissa nelle vicinanze delle medesime autovetture;
- un manifesto o uno schermo di visualizzazione (con caratteristiche e modalità comunque conformi alle precise disposizioni previste nel citato DPR), che deve essere fornito dai costruttori ai responsabili dei punti vendita, affisso in posizione evidente e di facile lettura, contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2;
- il materiale promozionale divulgato a mezza stampa dovrà contenere i valori ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 dei modelli delle autovetture (secondo le modalità previste dal citato D.P.R.).
Si sottolinea che è espressamente vietato l’utilizzo, sugli strumenti informativi citati dal decreto, di marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 non conformi a quanto disposto dal Regolamento stesso.
In relazione a quanto sopra si segnala che detta normativa prevede a carico delle Camere di Commercio competenti per territorio lo svolgimento della connessa attività di vigilanza.

Home Page


