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Distributori

ultima modifica 28/04/2020 16:37
2.5

Il distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.

Obblighi del distributore

Il distributore è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art.6 D. Lgs. n.86/2016, fra cui:

  • non mettere a disposizione sul mercato il materiale elettrico che non sia conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I, fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, deve informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato;
  • verificare che il prodotto rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana, che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione e il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
  • garantire che, mentre il materiale elettrico è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
  • se ritiene che il materiale elettrico che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme, si deve assicurare che siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenta un rischio, ne deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • a richiesta di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico. Cooperando con l'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da lui messo a disposizione sul mercato
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