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D.P.I. - Dispositivi di protezione individuale

ultima modifica 12/05/2020 08:41
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DPI - Occhiali da sole, maschere da sci, guanti da giardino, ecc.

Dal 21/04/2018 i dispositivi di protezione individuale (DPI) di prima categoria sono disciplinati dal Regolamento UE 2016/425 del Parlamento e del Consiglio del 09/03/2016 che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Era consentita la messa a disposizione sul mercato dei DPI di prima categoria rientranti nel campo di applicazione della direttiva CE/89/686 e ad essa conformi, se immessi sul mercato anteriormente al 21/04/2019.
Dal 21/04/2019 i DPI immessi sul mercato devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento 2016/425. L'adeguamento della normativa in Italia è stato realizzato con il D.Lgs n. 17 del 19/02/2019 che ha modificato il D.Lgs 475/92.

I DPI sono:

  • dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati e tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  • i componenti interscambiabili dei dispositivi stessi, essenziali per la loro funzione protettiva;
  • i sistemi di collegamento per i dispositivi di cui sopra che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.
  • Messa a disposizione sul mercato: si intende la fornitura di DPI per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

    Immissione sul mercato: si intende la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'Unione.

    Presunzione di conformità dei DPI di prima categoria sulla base delle norme armonizzate (EN ISO 12312-1:2013): i DPI di prima categoria che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg. (UE) 2016/425.

    Categorie di rischio dei DPI

    I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio descritte nell'allegato II del Regolamento 2016/425.
    Categorie di rischio previste:
    La categoria I, in particolare, comprende i seguenti rischi minimi:

    • lesioni meccaniche superficiali;
    • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
    • contatto con superfici calde che non superino i 50°C;
    • lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

    La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
    La categoria III comprende i rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili.

    Indicazioni che devono accompagnare i DPI di prima categoria:

    • marcatura CE;
    • un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
    • norme, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
    • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale ove può essere contattato;
    • informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Regolamento 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
    • dichiarazione di conformità o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.
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