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Calzature

ultima modifica 12/01/2018 14:02
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prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.

Dati obbligatori: deve essere presente su almeno una delle calzature un’etichetta (visibile, saldamente applicata, accessibile e che non induca in errore il consumatore) contenente informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (es. suola) per almeno l’80%.

Se nessun materiale raggiunge tale percentuale, l’etichetta deve portare indicazioni sulle due componenti principali.

L’etichetta può contenere informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.


Fabbricante e  venditore e loro obblighi (il fabbricante è colui che produce/importa la calzatura)

Hanno l'obbligo:

  • il fabbricante o l’importatore di fornire l’etichetta con i materiali di composizione;
  • il venditore di verificare la presenza dell’etichetta e di esporre in modo chiaro e visibile un cartello illustrativo della simbologia dell’etichetta.


La vigilanza:  è di competenza del Ministero delle Attività Produttive che la esercita anche tramite le Camere di Commercio.

Nel punto vendita deve essere esposto un cartello contenuto i simboli per l'indicazione della composizione delle varie parti delle calzature.

 

Vedi normativa »

 

Controlli e sanzioni calzature

Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo  4  della direttiva 94/11/CE

  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3,  della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di  etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000  euro  a 20.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il  distributore  che,  ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive  di  etichetta  è  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
  3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5,  della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato  calzature  con  composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati   nei   principali   componenti   delle   calzature    indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, è soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o l'importatore che immette sul mercato  calzature  con  etichetta  non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1,  2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate  in  lingua  italiana,  e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.500  euro  a 20.000 euro.
  5. La medesima sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma  4  del presente articolo si applica anche al fabbricante  o  all'importatore che utilizza una lingua  diversa  dall'italiano  o  da  altra  lingua ufficiale dell'Unione europea.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che  mette a  disposizione  sul  mercato  le  calzature  senza  avere  informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4,  paragrafo  2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
  7. L'autorità di vigilanza, ove  rilevi  che  le  calzature  sono prive di etichettatura o che l'etichettatura  non  è conforme  alle prescrizioni  della  direttiva  94/11/CE,   previo   accertamento   e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2,  3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14  della  legge  n.  689  del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima  immissione  in commercio   delle   calzature   sul   mercato   nazionale,   per   la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle  calzature  dal mercato.
  8. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che  non ottemperano al provvedimento di cui  al  comma  7  entro  il  termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  3.000 euro a 20.000 euro.
  9. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo  1,  quarto  comma,  della direttiva 94/11/CE.
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