Calzature
prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.
Se nessun materiale raggiunge tale percentuale, l’etichetta deve portare indicazioni sulle due componenti principali.
L’etichetta può contenere informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.
Fabbricante e venditore e loro obblighi (il fabbricante è colui che produce/importa la calzatura)
Hanno l'obbligo:
- il fabbricante o l’importatore di fornire l’etichetta con i materiali di composizione;
- il venditore di verificare la presenza dell’etichetta e di esporre in modo chiaro e visibile un cartello illustrativo della simbologia dell’etichetta.
La vigilanza: è di competenza del Ministero delle Attività Produttive che la esercita anche tramite le Camere di Commercio.
Nel punto vendita deve essere esposto un cartello contenuto i simboli per l'indicazione della composizione delle varie parti delle calzature.

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