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Verifica periodica

cui devono essere sottoposti gli strumenti di misura alle scadenze previste

Sono interessati alla verifica periodica tutti gli "strumenti di misura", di capacità diversi da quelli di vetro, terracotta e simili nonché gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale e tutti gli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate alla determinazione di un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, indennità, etc.).
Tutti gli strumenti, ad esclusione dei misuratori di gas, di acqua ed elettrici, devono essere sottoposti alla verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione e successivamente secondo la periodicità della seguente tabella, che decorre dalla data dell'ultima verificazione effettuata.

CATEGORIA PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna5 anni
 Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua 4 anni
 Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi 4 anni
 Strumenti per pesare 3 anni
 Complessi di misura per carburanti  2 anni
 Misuratori massici di gas metano per autotrazione 2 anni
 Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti Secondo l’impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato Centrale Metrico
La verificazione periodica è eseguita dalla Camera di Commercio competente territorialmente  ovvero da propri laboratori (se costituiti); può essere svolta anche da laboratori di privati purché accreditati dalla Camera di Commercio.

Si ricorda che gli utenti metrici sono soggetti all’obbligo di:

  • garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad essi collegato;
  • mantenere l’integrità della targhetta di verificazione nonché ogni altro sigillo presente sullo strumento;
  • non utilizzare, a pena di severe sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.


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