Verifica prima nazionale, CE o CEE
procedura per la richiesta di verificazione prima nazionale, CE o CEE da parte di fabbricante metrico
Per ottenere la verifica prima il fabbricante deve rivolgere all’Ufficio Vigilanza sul Mercato della Camera di Commercio una richiesta di verificazione, redatta su apposito modello.
Tale richiesta deve essere accompagnata dalla distinta di verifica prima, nella quale, identificando gli strumenti che si intende sottoporre a controllo, il fabbricante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che gli strumenti presentati hanno le seguenti caratteristiche:
- sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso il competente Ufficio del Ministero Attività Produttive Ufficio D3;
- non consentono alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi;
- non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi.
Unitamente alla domanda, si dovrà presentare all’Ufficio Vigilanza sul Mercato la richiesta di accertamento di conformità;
L’esito positivo della verifica prima è attestato dalla bollatura dello strumento, con apposizione dei bolli identificativi dell’Ufficio e personali dell’ispettore (verifica prima nazionale), ovvero mediante bollatura e rilascio di attestato di conformità (verifica CE), ovvero attraverso altre modalità a seconda del tipo di operazione.
La verifica prima in officina può essere eseguita, oltre che dalla Camera di Commercio, anche direttamente dai fabbricanti che:
- operino in regime di autocertificazione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico - D.Lgs. 29/12/1992 n. 517
- operino in regime di concessione di conformità metrologica per gli altri strumenti D.M. 28/03/2000 n. 179 – Regolamento di Concessione di Conformità Metrologica.
In entrambe le ipotesi di cui alle lettere a. e b., se gli strumenti prodotti sono di tipo fisso (e cioè non trasportabili – es.: pese a ponte), i fabbricanti possono effettuare anche il “collaudo di posa in opera”, successivo alla verifica prima - art. 5 del D.M. n. 182 del 28/3/2000.

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