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Approvazione nuovi strumenti

procedura per ottenere l'ammissione a verificazione metrica con Certificato CEE

Il titolare o legale rappresentante, o mandatario (con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati da Paesi al di fuori dello spazio economico europeo di impresa che sia “fabbricante metrico”, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio D3 – Strumenti di misura – Via Antonio Bosio,15 – 00161 Roma tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale dell’impresa (Art.7 R.D. n.226 del 12/06/02D.P.R. n.798 del 12/08/1982).

La domanda deve essere redatta in lingua italiana e presentata presso un solo Stato. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:

  1. una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l’esame tecnico, almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento di cui si chiede l’approvazione e che la domanda è stata presentata presso un solo stato (D.P.R. n.798 del 12/08/1982);
  2. per strumenti di tipo interamente meccanico (Circolare Ministeriale n.421243/15 del 14/02/49 – Circolare Ministeriale n.342263/48 del 12/07/85 – D.M. 18/05/89):
    1. disegni con “vista esplosa” recanti anche l’indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali;
    2. disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;
  3. per strumenti provvisti di dispositivi elettronici (Circolare Ministeriale n.421243/15 del 14/02/49 – Circolare Ministeriale n.342263/48 del 12/07/85 – D.M. 18/05/89):
    1. quanto riportato ai punti b.1) e b.2);
    2. fotografie a colori delle schede elettroniche;
    3. schemi circuitali e schemi a blocchi;
    4. lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti;
    5. descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici;
    6. diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici;
    7. programma eseguibile su supporto magnetico provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione;
    8. relazione sulla compatibilità elettromagnetica;
    9. ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti;
  4. rapporto analitico delle prove effettuate a cura della ditta richiedente e dei risultati ottenuti sull’esemplare depositato o a disposizione dell’Ufficio. Il rapporto deve contenere:
    1. una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;
    2. i riferimenti identificativi delle norme regolamentari contemplanti le predette prove, oppure, in loro assenza, delle norme emanate dalla Comunità Europea, dall’O.I.M.L. (International Organization of Legal Metrology) e da enti di unificazione nazionali o internazionali;
    3. una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove;
    4. documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica del laboratorio o dei laboratori in cui sono state effettuate le prove, e in modo specifico:
      • la qualificazione professionale del personale addetto;
      • l’adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare riferimento all’affidabilità e alla riferibilità metrologica degli strumenti di misura, nonché alle caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate;
      • la correttezza e la definizione delle procedure adottate nelle prove;
  5. il versamento del I° diritto da € 15,00 su c/c n. 14926448 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara (R.D. n.226 del 12/06/02);

Il Ministero, ricevuta la domanda ed esaurita l’istruzione della medesima con esito positivo, invia all’Ufficio camerale, e per conoscenza all’impresa interessata, il certificato di approvazione CEE.

Il fabbricante prepara tre bozze di stampa del certificato di approvazione che vengono dall’Ufficio restituite al Ministero insieme alla copia originale e alla copia del versamento del II° diritto da € 15,00 su c/c n. 14926448 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara (R.D. n.226 del 12/06/02) e della ricevuta di pagamento.

Il Ministero invia all’Ufficio camerale, e per conoscenza all’impresa, la versione definitiva del provvedimento con l’autorizzazione alla stampa.

Il fabbricante provvede alla stampa dei 150 esemplari e alla loro spedizione al Ministero, comunicando all’Ufficio l’avvenuta spedizione.

Il Ministero distribuisce i 150 esemplari alle singole Camere di Commercio.

 

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