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Ricorsi

ultima modifica 30/09/2016 04:57
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Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) artt. 135 - 136

Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione, oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal codice della proprietà industriale, e' ammesso ricorso, alla Commissione dei ricorsi,  entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.


Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato a:

Alla Commissione dei Ricorsi
presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 - ROMA

notifica del ricorso:
il ricorso deve essere notificato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce. La notifica deve essere effettuata tramite Ufficiale Giudiziario e deve avvenire nel termine di 60 gg. decorrenti dal giorno in cui l'interessato abbia avuto la comunicazione del provvedimento di diniego.

deposito del ricorso:
il ricorso deve essere depositato entro il termine di 30 gg. dall'ultima notifica.
Il ricorso può essere inviato alla Segreteria della Commissione dei Ricorsi presso l'UIBM - Roma, tramite una raccomandata a.r., oppure depositato presso la Camera di Commercio che provvederà al successivo inoltro.

documentazione da presentare:

  1. ricorso in originale, più una copia per ciascun componente della Commissione (10 copie) e le controparti;
  2. attestazione di versamento di € 340,00  (cui vanno aggiunti € 5,16 se si desidera ricevere copia autentica della sentenza ) effettuato sul conto corrente n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Roma, a favore del capitolo 3602 - capo X, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente, qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima.
  3. prova delle avvenute notifiche
  4. copia del provvedimento impugnato (se in possesso del ricorrente)
  5. documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.


Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, può farsi assistere da un legale o da un tecnico, oppure può farsi rappresentare dal proprio Mandatario nelle varie fasi del ricorso, qualora ne abbia nominato uno.

vedi Circolare dell'UIBM n. 476 del 16 marzo 2006 »

vedi istruzioni ministeriali »

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