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Disegno e Modello - approfondimenti

ultima modifica 13/08/2016 13:39
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Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 al - Codice della Proprietà Industriale - art. 31 e segg., art. 167

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso e cioè di fabbricare, offrire, commercializzare, importare o esportare un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato.

Requisiti per la protezione

possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Novità

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegno o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Carattere individuale

Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione, o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

  1. se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e
  2. se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per se i requisiti di novità e di individualità

 

Registrazione multipla

Con una sola domanda può essere richiesta la registrazione per più disegni e modelli, purchè destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale.

Registrazione contemporanea

Se un disegno o modello è registrabile e nello stesso tempo accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello. In tal caso però dovranno essere presentate due distinte domande e saranno concessi due titoli di protezione.
I disegno o modelli registrati che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, possono essere protetti contemporaneamente attraverso il diritto d’autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Durata della protezione

La registrazione del disegno o modello dura cinque anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata della protezione, per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda.

Priorità di precedenti depositi

Chi deposita in Italia un disegno o modello che sia stato registrato in precedenza in uno Stato estero, facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall’Italia, che riconosce il diritto di priorità, può rivendicare che la domanda italiana produca i suoi effetti dalla data di deposito della domanda estera.
Il termine di priorità previsto dalla Convenzione Unione di Parigi, per i disegni o modelli, è di sei  mesi.
Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro stato agli effetti delle Convenzioni Internazionali vigenti, si devono indicare nella domanda gli estremi relativi, ed inoltre si deve allegare copia della domanda prioritaria, con relativa traduzione in italiano, da cui si rilevino il nome del richiedente e la data in cui il deposito è avvenuto.

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