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Prod. connessi all'energia - Responsabilita' degli operatori

ultima modifica 05/05/2020 10:00
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Obblighi del fornitore

Il fornitore è il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal D. Lgs. n. 104/2012.

I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti connessi all'energia, devono fornire un'etichetta, una scheda informativa e una documentazione tecnica, come stabilito dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 104/2012.

Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori.

I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda presuppone il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.

I fornitori devono tengono la documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.

Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.

Obblighi del distributore

Il distributore è qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali.

I distributori espongono le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa è redatta in lingua italiana, come stabilito dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 104/2012.

Vendita a distanza

Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, l'articolo 7 del D. Lgs. n. 104/2012 garantisce che ai potenziali utilizzatori finali siano fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto.

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