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23 Maggio 2014 - Newsletter Registro Imprese di Ferrara


23/05/2014

Adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle Start-up innovative - Deposito Bilanci Aziende Speciali e istituzioni degli enti locali - La PEC iscritta al Registro Imprese deve essere univoca - Obbligo iscrizione imprenditore agricolo al Registro Imprese

Adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle Start-up innovative

Si ricorda che l’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto precisi adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle start-up innovative:

In partcolare, il comma 15 del medesimo articolo stabilisce che “entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio”, il rappresentante legale della start-up innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese”.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegato ad apposita pratica telematica (modulo S2) e non potrà essere allegato alla pratica di deposito bilancio, come avvenuto lo scorso anno.

In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15 dell’art. 25, l’ufficio provvederà ad avviare la procedura di cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale delle start-up innovative. 

Si precisa che, qualora tra i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, siano state rilevanti le spese in ricerca e sviluppo (punto 1 lettera h del comma 2 dell’art. 25) le stesse dovranno risultare dal bilancio e dovranno essere descritte in nota integrativa. Si ricorda, altresì, che la start-up innovativa  “non distribuisce e non ha distribuito utili” (comma 2 lettera e) e che “a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chisura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro” (comma 2 lettera d).

Inoltre, ai sensi del comma 14 dell’articolo citato in oggetto stabilisce che le informazioni di cui comma 12, già indicate nella domanda di iscrizione alla sezione speciale, dovranno essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi.

Le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti al Registro Imprese, compreso il deposito del bilancio di esercizio.

Deposito Bilanci Aziende Speciali e istituzioni degli enti locali

Le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali hanno l’obbligo di iscriversi al Registro Imprese o al REA e di depositare il bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno.
Dopo una modifica normativa, da quest’anno, anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie (in precedenza escluse) sono tenute all'iscrizione e al deposito del bilancio, completo di nota integrativa secondo lo schema ordinario.
Le aziende speciali iscritte al Registro Imprese sono inoltre obbligate al deposito del bilancio in formato XBRL.

La PEC iscritta al Registro Imprese deve essere univoca

Con lettera circolare del 9 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito che "alla luce della normativa vigente, per ogni impresa, sia essa individuale che societaria, deve essere iscritto, nel Registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile."

Non sarà, pertanto, possibile iscrivere un indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto terzo. Ciò non impedirà, naturalmente, di continuare eventualmente a delegare la gestione operativa di tali indirizzi PEC univoci a soggetti terzi o a professionisti.

Obbligo iscrizione imprenditore agricolo al Registro Imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato l'obbligo dell'iscrizione al Registro delle Imprese per gli imprenditori agricoli esercenti l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione.

L'obbligo dell'iscrizione è previsto anche per i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o che in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

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