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2 Luglio 2013 - Newsletter Registro Imprese di Ferrara


02/07/2013

Imposta di bollo - Novità introdotte dal "Decreto lavoro" in materia di SRL semplificate, SRL a capitale ridotto e di Start-up innovative - S.T.P. (Società Tra Professionisti) - Comunicazione PEC imprese individuali - Indice Nazionale indirizzi PEC di imprese e professionisti

Imposta di bollo: dal 26 giugno 2013 aumentata l'imposta fissa

A decorrere dal 26 giugno 2013, le misure dell’imposta fissa di bollo, precedentemente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono ridefinite, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

A stabilirlo è il comma 3 dell'art. 7-bis, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 in vigore dal 26 giugno 2013.

Nulla è cambiato per ciò che riguarda la misura dell'imposta di bollo, dovuta in modo forfettario, per l'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese, che rimane pertanto fissata nelle seguenti misure:

a)     17,50 euro, se presentate da imprese individuali;

b)     59,00 euro, se presentante da società di persone;

c)     65,00 euro, se presentate da società di capitali.

Decreto lavoro: novità in materia di registro delle imprese

Il Decreto Legge  28 Giugno 2013, n. 76 (in vigore dal 28/06/2013) ha introdotto importanti novità in materia di registro delle imprese con riferimento a:

SRL SEMPLIFICATE (è stato modificato l'art. 2463-bis):

a) soppresso il limite di età per poter costituire una SRL semplificata.
E' possibile, quindi, costituire SRL semplificate senza che i soci debbano necessariamente avere un’età inferiore a 35 anni;

b) soppresso l'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci.
Possono essere amministratori anche soggetti non soci;

c) soppresso il divieto di cessione delle quote a soggetti di età superiore a 35 anni.
Sarà, pertanto, sempre ammissibile l’alienazione di quote a soggetti di qualsiasi età, purché gli stessi siano persone fisiche.

SRL A CAPITALE RIDOTTO:

a) è stata soppressa la SRL a capitale ridotto, in quanto assorbita dalla srl semplificata.

b) le SRL a capitale ridotto sono qualificate ex lege srl semplificate.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 1/2012 tutte le srl semplificate godranno dell'esenzione in merito ai diritti di segreteria e l’imposta di bollo e, se verranno costituite con utilizzo dello statuto standard, non saranno tenute a pagare le spese notarili.

START UP innovative

Modificato l’art. 25 del D.L.n. 179/2012 in relazione ai requisiti delle start-up innovative. In particolare:

a) è stata abrogata la disposizione che richiedeva ai soci persone fisiche, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, di detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;

Modificati gli ulteriori requisiti previsti dalla lettera h) del comma 2 che le società devono alternativamente possedere per essere qualificate start-up innovative:

1) è stato abbassato dal 20 al 15% l’importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore totale della produzione;

2) viene introdotta una nuova possibilità di rientrare nel regime agevolato alle società con almeno i 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di laurea magistrale;

3) viene estesa la possibilità di essere riconosciute start-up innovative alle società titolari di un software originario registrato presso il Registro Pubblico speciale per programmi per elaboratore (SIAE)

L'ufficio provvederà ad aggiornare le notizie sul proprio sito internet con le novità introdotte dal decreto.

S.T.P. - Società tra professionisti: pubblicata la guida con le prime indicazioni

Sul sito della Camera di commercio sono state pubblicate le prime indicazioni sulla nuova figura giuridica delle "STP - Società tra professionisti" alla luce della normativa entrata in vigore lo scorso 22 aprile 2013

per maggiori informazioni e per scaricare la guida »

 

Comunicazione PEC imprese individuali oltre il termine del 30/06

Come previsto dalla normativa, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l'indicazione dell'indirizzo PEC. Decorsi 45 giorni senza che si sia provveduto all'integrazione richiesta la domanda si intenderà non presentata.

Non verrà chiesta alcuna integrazione all'impresa individuale che non ha provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC al momento della presentazione dell'istanza di cancellazione dal registro delle imprese.

Posta elettronica certificata: è possibile consultare l’indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti

Dal 19 giugno è on line il portale telematico http://www.inipec.gov.it per accedere (senza necessità di autenticazione) all’elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti, realizzato a partire da quelli iscritti ai registri delle imprese delle camere di commercio e quelli in possesso degli ordini e collegi professionali.

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